Art. 9.
1.  All'articolo  696  del  codice di procedura penale, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1.  Le  estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle
sentenze  penali  straniere,  l'esecuzione  all'estero delle sentenze
penali  italiane  e  gli  altri  rapporti con le autorita' straniere,
relativi  all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono
disciplinati  dalle  norme  della  Convenzione  europea di assistenza
giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle
altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e
dalle norme di diritto internazionale generale".
 
          Nota all'art. 9:
              - Il  testo  dell'art.  696  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto
          internazionale    generale). - 1. Le    estradizioni,    le
          rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali
          straniere,  l'esecuzione  all'estero  delle sentenze penali
          italiane  e  gli altri rapporti con le autorita' straniere,
          relativi  all'amministrazione  della  giustizia  in materia
          penale,  sono  disciplinati  dalle  norme della Convenzione
          europea  di  assistenza  giudiziaria  in  materia firmata a
          Strasburgo  il  20 aprile  1959  e  dalle altre norme delle
          convenzioni  internazionali  in vigore per lo Stato e dalle
          norme di diritto internazionale generale.
              2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente,
          si applicano le norme che seguono.".