Art. 6 (L) 
                      Attivita' edilizia libera 
         (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); 
          legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; 
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4,  convertito  in
                     legge 25 marzo 1982, n. 94) 
 
  1. Salvo piu' restrittive disposizioni  previste  dalla  disciplina
regionale e dagli strumenti  urbanistici,  e  comunque  nel  rispetto
delle altre normative di settore aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita'  edilizia  e,  in  particolare,   delle   disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: 
    a) interventi di manutenzione ordinaria; 
    b)  interventi   [...]   volti   all'eliminazione   di   barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione  di  rampe  o  di
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio; 
    c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel  sottosuolo  che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato.