Art. 7 (L) 
         Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni 
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo
18 agosto 2000,  n.  267,  art.  34;  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81;  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994,  n.  383;  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni,  dalla
                   legge 4 dicembre 1993, n. 493) 
 
  1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: 
    a) opere  e  interventi  pubblici  che  richiedano  per  la  loro
realizzazione l'azione integrata e coordinata di  una  pluralita'  di
amministrazioni  pubbliche   allorche'   l'accordo   delle   predette
amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato,  sia
pubblicato  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma   4,   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) opere pubbliche, da eseguirsi  da  amministrazioni  statali  o
comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche  di
interesse  statale,  da  realizzarsi  dagli  enti   istituzionalmente
competenti, ovvero  da  concessionari  di  servizi  pubblici,  previo
accertamento di  conformita'  con  le  prescrizioni  urbanistiche  ed
edilizie ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni; 
    c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio  comunale,
ovvero  dalla  giunta  comunale,  assistite  dalla  validazione   del
progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.