Art. 9 (L) 
     Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica 
            (legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; 
            legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma) 
 
  1. Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali  e
nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29  ottobre
1999, n. 490, nei comuni sprovvisti  di  strumenti  urbanistici  sono
consentiti: 
    a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e  c)  del  primo
comma dell'articolo 3 che riguardino  singole  unita'  immobiliari  o
parti di esse; 
    b) fuori dal perimetro dei  centri  abitati,  gli  interventi  di
nuova edificazione nel limite della  densita'  massima  fondiaria  di
0,03  metri  cubi  per  metro  quadro;  in  caso  di   interventi   a
destinazione produttiva, la  superficie  coperta  non  puo'  comunque
superare un decimo dell'area di proprieta'. 
  2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati  gli  strumenti
urbanistici attuativi previsti dagli strumenti  urbanistici  generali
come presupposto per l'edificazione, oltre agli  interventi  indicati
al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi  di  cui  alla
lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente  testo  unico
che riguardino singole unita'  immobiliari  o  parti  di  esse.  Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno
o piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle  destinazioni
preesistenti, purche' il titolare del permesso si impegni,  con  atto
trascritto a favore del comune e a cura e spese  dell'interessato,  a
praticare,  limitatamente   alla   percentuale   mantenuta   ad   uso
residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati  con
il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di  cui  alla
sezione II del capo II del presente titolo.