Art. 4
                 Detassazione del reddito di impresa
                  e di lavoro autonomo reinvestito

  1.  E'  escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro
autonomo  il  50  per  cento  del  volume  degli investimenti in beni
strumentali  realizzati  nel  periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e
nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla
media  degli  investimenti  realizzati  nei cinque periodi di imposta
precedenti,  con  facolta'  di  escludere  dal calcolo della media il
periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
  2.  L'incentivo  si applica anche alle spese sostenute per servizi,
utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini
di  eta'  inferiore  a  tre  anni,  e  alle  spese  sostenute  per la
formazione  e  l'aggiornamento  del  personale.  A  questo importo si
aggiunge  anche  il  costo  del personale impegnato nell'attivita' di
formazione  e  aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del
volume  delle  relative  retribuzioni complessivamente corrisposte in
ciascun  periodo  di  imposta.  L'attestazione  di effettivita' delle
spese  sostenute  e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto    nell'albo   dei   revisori   dei   conti,   dei   dottori
commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2,   del   decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive
modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza
fiscale.
  3.  L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle
imprese e ai lavoratori autonomi in attivita' alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche se con un'attivita' d'impresa o di
lavoro  autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media
degli   investimenti   da  considerare  e'  quella  risultante  dagli
investimenti  effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in
corso  alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo,  con  facolta'  di  escludere  dal calcolo della media il
periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
  4.  Per  investimento  si  intende  la realizzazione nel territorio
dello  Stato  di  nuovi  impianti, il completamento di opere sospese,
l'ampliamento,   la   riattivazione,   l'ammodernamento  di  impianti
esistenti  e  l'acquisto  di  beni  strumentali  nuovi anche mediante
contratti  di  locazione  finanziaria.  L'investimento immobiliare e'
limitato ai beni strumentali per natura.
  5.  I  fabbricanti  titolari  di attivita' industriali a rischio di
incidenti  rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di
cui  ai  commi  1  e  2  solo  se  e' documentato l'adempimento degli
obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
  6.   L'incentivo   fiscale  e'  revocato  se  l'imprenditore  o  il
lavoratore  autonomo  cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli
investimenti   a   finalita'  estranee  all'esercizio  di  impresa  o
all'attivita'  di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta
successivo  all'acquisto,  ovvero  entro il quinto periodo di imposta
successivo in caso di beni immobili.
  7.  Per  il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'acconto
dell'IRPEF e dell'IRPEG e' calcolato, in base alle disposizioni della
legge  23  marzo  1977,  n.  97,  assumendo  come imposta del periodo
precedente   quella   che  si  sarebbe  applicata  in  assenza  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  8. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il
resto,  le  stesse  disposte  con  l'articolo  3 del decreto-legge 10
giugno  1994,  n.  357,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 489.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma  2, del
          decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti
          per  il  riequilibrio  della  finanza pubblica", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74, e convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
          140 (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123):
              "Art.  13  (Misure  fiscali a sostegno dell'innovazione
          nelle imprese industriali). - 1. (Omissis).
              2.  L'agevolazione  e'  riconosciuta  secondo  l'ordine
          cronologico  di  presentazione della dichiarazione prevista
          al   presente   comma   e   non  e'  cumulabile  con  altre
          agevolazioni  disposte  per  le  stesse attivita' con norme
          dello  Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          una  dichiarazione  sottoscritta  dal legale rappresentante
          dell'impresa   e   dal   responsabile   del   progetto   di
          innovazione,   alla   quale   sono   allegati  la  relativa
          certificazione  sottoscritta  dal  presidente  del collegio
          sindacale  ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o
          da  un  professionista  iscritto nell'albo dei revisori dei
          conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori
          commercialisti,   in   quello   dei   ragionieri  e  periti
          commerciali  o in quello dei consulenti del lavoro, nonche'
          la  perizia  giurata  di  un  professionista  competente in
          materia,   iscritto   al   relativo   albo   professionale,
          attestante  la  congruita'  e  la inerenza delle spese alle
          tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi.
              3 - 7. (Omissis).".
              - Il  decreto  legislativo  del 17 agosto 1999, n. 334,
          recante  "Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al
          controllo  dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
          determinate   sostanze  pericolose",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 settembre 1999, n. 228, supplemento
          ordinario
              - La  legge 23 marzo 1977, n. 97, recante "Disposizioni
          in  materia  di  riscossione delle imposte sui redditi", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          10 giugno  1994,  n.  357, recante "Disposizioni tributarie
          urgenti   per   accelerare   la   ripresa  dell'economia  e
          dell'occupazione,  nonche'  per  ridurre  gli adempimenti a
          carico   del   contribuente",   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  11 giugno  1994,  n. 135, e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1994,  n. 489,
          (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186):
              "Art.    3    (Detassazione   del   reddito   d'impresa
          reinvestito).  - 1. E' escluso dall'imposizione del reddito
          d'impresa  il  50  per  cento del volume degli investimenti
          realizzati  nel  periodo  d'imposta  in  corso alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ed  in  quello
          successivo   in   eccedenza   rispetto   alla  media  degli
          investimenti   realizzati   nei  cinque  periodi  d'imposta
          precedenti   a   quello   in   corso  alla  predetta  data.
          L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di
          assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto e per
          il  successivo.  L'ammontare degli investimenti deve essere
          assunto   al  netto  delle  cessioni  di  beni  strumentali
          effettuate nel medesimo periodo d'imposta .
              1-bis.  Il  beneficio  fiscale  di  cui  al  comma 1 si
          applica  anche  alle imprese attive alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  anche  se  con un'attivita'
          d'impresa  inferiore  ai  cinque  anni. Per tali imprese la
          media   degli   investimenti   da   considerare  e'  quella
          risultante   dagli   investimenti  effettuati  nei  periodi
          d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata
          in vigore del presente decreto o a quello successivo .
              2.  Per  investimento  si  intende la realizzazione nel
          territorio  dello Stato di nuovi impianti, il completamento
          di   opere   sospese,   l'ampliamento,   la  riattivazione,
          l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni
          strumentali  nuovi  anche  mediante  contratti di locazione
          finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni
          strumentali per natura.
              2-bis. I fabbricanti, titolari di attivita' industriali
          a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli
          4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
          1988,   n.   175,   possono  usufruire  delle  agevolazioni
          tributarie  di  cui  al  comma  1  solo  se  e' documentato
          l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al
          citato decreto.".