Art. 5 Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali 1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue: a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia' realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2; b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia' eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche, societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non puo' eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. 2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario: "Art. 2 (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa). - 1. - 7-bis. (Omissis). 8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato art. 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 9. Agli effetti del comma 8: a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/198 utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo; b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito. 11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili per i periodi di imposta 1999 e 2000, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilita' semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. 11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo. 12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11. 13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a l.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.". - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate). - 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e' attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta. 2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati. 3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee. 4 - 8. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177: "Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2-3. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 105, commi 1 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti). - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4. 2-3. (Omissis). 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis. 5-8. (Omissis).".