Art. 5
           Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali

  1.  Le  agevolazioni  fiscali  di  cui  alla  tabella allegata alla
presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:
a) i  soggetti  che  nel periodo di imposta in corso alla data del 30
   giugno  2001  abbiano  gia'  realizzato  investimenti  ed eseguito
   conferimenti  in  denaro  o  accantonamenti  di  utili  a  riserva
   assoggettati  alla  disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a
   13,   della   legge   13   maggio   1999,  n.  133,  e  successive
   modificazioni,  possono continuare a fruire dei relativi benefici,
   ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo
   4,  comma  1,  della  presente legge. Il cumulo degli incentivi e'
   comunque  consentito  per  le  spese  sostenute  per  formazione e
   aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) i  soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia' eseguito
   operazioni  di  variazione  in  aumento  del capitale ai sensi del
   decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire
   dei  relativi  benefici.  Il  valore  del  patrimonio netto che si
   assume a questi fini da parte di persone fisiche, societa' in nome
   collettivo  e  societa'  in  accomandita  semplice  in  regime  di
   contabilita'  ordinaria,  anche per opzione irrevocabile, non puo'
   eccedere   quello  risultante  dal  bilancio  relativo  all'ultimo
   esercizio  anteriore  a  quello  in  corso alla data di entrata in
   vigore  della  presente  legge,  salvi  gli  eventuali  decrementi
   successivi.  Gli  stessi  soggetti  possono,  in alternativa e per
   ciascun  periodo  di  imposta,  rinunciare  ai  predetti  benefici
   optando  per  l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4,
   comma  1.  Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le
   spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale,
   ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  e,  in  ogni caso, quando
   l'imponibile  assoggettato  ad  aliquota  agevolata  ai  sensi del
   decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10
   per cento dell'imponibile totale.
  2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8,
commi  1,  2  e  3,  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, possono
continuare  a  fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e
per  ciascun  periodo  di  imposta,  rinunciare  ai predetti benefici
optando  per  l'applicazione  dell'incentivo  di  cui all'articolo 4,
comma  1.  Il  cumulo  degli  incentivi e' comunque consentito per le
spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai
sensi dell'articolo 4, comma 2.
  3.  In  deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n.  212,  i  redditi  prodotti  a decorrere dal periodo di imposta in
corso  alla  data di entrata in vigore della presente legge e fruenti
delle  agevolazioni  contenute  nel  decreto  legislativo 18 dicembre
1997,  n.  466,  e  nell'articolo  2, commi da 8 a 13, della legge 13
maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini
della  attribuzione  del  credito  di  imposta  limitato  sugli utili
distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, commi da 8 a 13,
          della  legge  13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni
          in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
          fiscale",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 maggio
          1999, n. 113, supplemento ordinario:
              "Art.  2  (Modifiche  alla  disciplina  dei  redditi di
          impresa). - 1. - 7-bis. (Omissis).
              8.  Per  il  periodo  d'imposta  in  corso alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  per  i  due
          successivi,  il  reddito complessivo netto dichiarato dalle
          societa'  e  dagli  enti commerciali indicati nell'art. 87,
          comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e' assoggettabile
          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche  con
          l'aliquota  del 19 per cento per la parte corrispondente al
          minore   tra   l'ammontare   degli   investimenti  in  beni
          strumentali  nuovi  di cui agli articoli 67 e 68 del citato
          testo   unico,   anche   mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria,  effettuati  negli stessi periodi e quello dei
          conferimenti  in  denaro  nonche'  degli  accantonamenti di
          utili  a  riserva  eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia,
          per  il  secondo  dei predetti periodi sono computati anche
          gli  importi,  determinati  ai  sensi  del  comma  9, degli
          investimenti,  dei  conferimenti  e degli accantonamenti di
          utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato
          ai   fini   dell'applicazione  dell'agevolazione  in  detto
          periodo.  Per  le societa' e gli enti commerciali di cui al
          citato  art.  87,  comma 1, lettera d), le disposizioni del
          presente  comma  si  applicano  relativamente  alle stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato.
              9. Agli effetti del comma 8:
                a) gli  investimenti devono riguardare beni destinati
          a  strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano,
          in  ciascun  periodo  d'imposta,  per la parte eccedente le
          cessioni,  le  dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono
          esclusi  in  ogni  caso  gli  investimenti, le cessioni, le
          dismissioni  e  gli  ammortamenti  relativi  ai beni di cui
          all'art.  121-bis,  comma  1,  lettera  a),  numero 1), del
          citato  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente
          della  Repubblica  n. 917 del 1986, tranne quelli destinati
          ad  essere  utilizzati esclusivamente come beni strumentali
          nell'attivita'   propria  dell'impresa  o  adibiti  ad  uso
          pubblico,   e  relativi  ai  beni  immobili  diversi  dagli
          impianti   e  dagli  opifici  appartenenti  alle  categorie
          catastali  D/1,  D/2, D/3 e D/198 utilizzati esclusivamente
          dal  possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso
          di costruzione, destinati a tale utilizzo;
                b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a
          riserva  vanno  computati,  in  ciascun  periodo d'imposta,
          secondo  i  criteri  previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 466, e rilevano
          per  la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma
          5  verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli
          enti  commerciali  di cui all'art. 87, comma 1, lettera d),
          del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo
          di  dotazione  delle  stabili organizzazioni nel territorio
          dello Stato.
              10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di
          cui  agli  articoli  1,  comma  3, e 6, comma 1, del citato
          decreto  legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del
          reddito  assoggettato  alla  disciplina  dei  commi 8 e 9 e
          della  relativa  imposta.  Detto  reddito rileva, tuttavia,
          agli  effetti  della  determinazione  dell'ammontare  delle
          imposte  di  cui  al comma 4 dell'art. 105 del citato testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          n.  917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi
          di  cui  al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a
          tal  fine  si  considera  come  provento non assoggettato a
          tassazione  la  quota  pari  al  48,65  per  cento di detto
          reddito.
              11.  Le  disposizioni  dei commi 8 e 9 sono applicabili
          per  i  periodi  di  imposta  1999  e  2000,  anche ai fini
          dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, al reddito
          d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle
          societa'  in  nome  collettivo e in accomandita semplice in
          regime  di  contabilita'  ordinaria. Se i predetti soggetti
          sono   in   regime   di   contabilita'   semplificata,   le
          disposizioni    stesse   si   applicano   con   riferimento
          esclusivamente  all'ammontare  degli  investimenti indicati
          nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano
          non  inferiori  a  quelli  derivanti  dall'applicazione dei
          parametri  di  cui  all'art.  3,  comma  184,  della  legge
          28 dicembre  1995,  n. 549, o degli studi di settore di cui
          all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.
              11-bis.  Se i beni oggetto degli investimenti di cui al
          comma  8  sono  ceduti  a  terzi  o  destinati  al  consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci
          o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
          o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo
          periodo   d'imposta   successivo   a   quello  in  cui  gli
          investimenti  sono effettuati ovvero se il patrimonio netto
          e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
          all'imprenditore   entro   il   secondo  periodo  d'imposta
          successivo  a  quello in cui i conferimenti in denaro e gli
          accantonamenti  di  utili  di  cui allo stesso comma 8 sono
          eseguiti,    il   reddito   assoggettato   all'applicazione
          dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo:
                a) l'importo   degli   investimenti   ridotto   della
          differenza  tra  il  corrispettivo  o il valore normale dei
          beni  alienati  e  i  costi  sostenuti nello stesso periodo
          d'imposta  per  l'effettuazione  di  investimenti di cui al
          comma 8;
                b) l'ammontare     dei     conferimenti    e    degli
          accantonamenti  di  utili  ridotto  della differenza tra le
          predette  attribuzioni  e  l'importo  dei  conferimenti  in
          denaro,  computati  secondo i criteri previsti dall'art. 1,
          comma  5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
          e  degli  accantonamenti  di  utili  eseguiti  nello stesso
          periodo  d'imposta.  La maggiore imposta e' liquidata nella
          dichiarazione  dei  redditi  del periodo d'imposta in cui i
          beni  sono  alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed
          e'  versata  nel  termine  per  il versamento a saldo delle
          imposte dovute per tale periodo.
              12.  Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il
          successivo,   l'acconto   dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  e  dell'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche  e'  calcolato,  in base alle disposizioni della
          legge  23 marzo  1977,  n.  97, e successive modificazioni,
          assumendo  come  imposta  del  periodo  precedente  e  come
          imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella
          che  si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei
          commi da 8 a 11.
              13.  Dai  decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle
          disposizioni  di  cui al comma 7 non possono derivare oneri
          aggiuntivi  per  il  bilancio dello Stato superiori a l.000
          miliardi  di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri
          si  provvede  mediante  utilizzo  della  proiezione  per il
          medesimo  anno  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  delle  finanze. All'onere derivante dalle misure
          agevolative  di  cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri
          derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al comma 7 che non
          risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati
          complessivamente  in  2.000  miliardi  di lire per ciascuno
          degli  anni  2000  e  2001, si provvede per una quota parte
          pari  alla  meta'  mediante utilizzo delle proiezioni per i
          medesimi  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000
          miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2000 e 2001 si
          provvede  a  carico  delle maggiori  disponibilita'  di cui
          all'art.  1,  comma  2, ultimo periodo, che a tal fine sono
          utilizzabili   anche   per   l'anno   2000,  salvo  che  al
          reperimento  delle  medesime  somme  si provveda secondo le
          procedure  previste  dall'art. 11-ter, comma 7, della legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni; in
          assenza  di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al
          comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.".
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 466,
          recante  "Riordino  delle  imposte personali sul reddito al
          fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma
          dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale  5 gennaio  1998,  n.  3,  supplemento
          ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8, commi 1, 2 e 3,
          della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "Art.  8  (Agevolazione per gli investimenti nelle aree
          svantaggiate).   -  1.  Ai  soggetti  titolari  di  reddito
          d'impresa,   esclusi  gli  enti  non  commerciali,  che,  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  in corso al 31 dicembre
          2000  e  fino  alla chiusura del periodo d'imposta in corso
          alla   data   del   31 dicembre   2006,   effettuano  nuovi
          investimenti  nelle  aree  territoriali  individuate  dalla
          Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli
          aiuti  a  finalita'  regionale di cui alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita' europea, come modificato dal
          Trattato  di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          209,  e'  attribuito  un  credito d'imposta entro la misura
          massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di
          intensita'  di  aiuto stabiliti dalla predetta Commissione.
          Per  il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono
          agevolabili  i  nuovi  investimenti  acquisiti  a decorrere
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge o, se
          successiva,  dall'approvazione  del  regime  agevolativo da
          parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito
          d'imposta  non  e'  cumulabile  con  altri aiuti di Stato a
          finalita'  regionale  o  con  altri  aiuti  che  abbiano ad
          oggetto   i   medesimi   beni  che  fruiscono  del  credito
          d'imposta.
              2.  Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
          di  beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
          macchine   ordinarie   di  ufficio"  di  cui  alla  tabella
          approvata  con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle
          finanze  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale   n.   27  del  2 febbraio  1989,  concernente  i
          "coefficienti   di  ammortamento",  destinati  a  strutture
          produttive  gia'  esistenti  o che vengono impiantate nelle
          aree  territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
          costo  complessivo  eccedente  le cessioni e le dismissioni
          effettuate  nonche'  gli  ammortamenti  dedotti nel periodo
          d'imposta,  relativi  a  beni  d'investimento  della stessa
          struttura  produttiva.  Sono  esclusi  gli ammortamenti dei
          beni   che   formano  oggetto  dell'investimento  agevolato
          effettuati  nel  periodo  d'imposta  della  loro entrata in
          funzione.   Per   gli   investimenti   effettuati  mediante
          contratti  di  locazione  finanziaria,  si  assume il costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
          non  comprende  le  spese  di  manutenzione.  Per le grandi
          imprese,   come   definite   ai   sensi   della   normativa
          comunitaria,  gli  investimenti  in  beni  immateriali sono
          agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
          altri investimenti agevolati.
              3.  Agli  investimenti localizzati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999,  nonche'  in quelli delle
          regioni  Abruzzo  e  Molise,  si applica la deduzione degli
          ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni
          del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti
          a  decorrere  dalla  approvazione del regime agevolativo da
          parte della Commissione delle Comunita' europee.
              4 - 8. (Omissis).".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di
          statuto  dei  diritti  del  contribuente", pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177:
              "Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2-3. (Omissis).".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 105, commi 1 e 4, del
          citato  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917:
              "Art.  105  (Adempimenti per l'attribuzione del credito
          d'imposta  ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
          - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
          all'art.  14,  le societa' e gli enti indicati alle lettere
          a)   e   b)  del  comma  1  dell'art.  87  devono  rilevare
          distintamente nella dichiarazione dei redditi:
                a) l'ammontare  complessivo delle imposte determinato
          ai sensi dei commi 2 e 3;
                b) l'ammontare  complessivo delle imposte determinato
          ai sensi del comma 4.
              2-3. (Omissis).
              4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
          b) del comma 1:
                1)  l'imposta,  calcolata  nella misura del 56,25 per
          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  al  1  gennaio  2001, e del 53,85 per
          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  al  1 gennaio 2003, corrispondente ai
          proventi che in base agli altri articoli del presente testo
          unico  o  di  leggi  speciali  non  concorrono a formare il
          reddito  della  societa'  o  dell'ente  e  per  i  quali e'
          consentito  computare detta imposta fra quelle del presente
          comma;
                2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
          formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
          e'  stato  attribuito  alla societa' o all'ente medesimo il
          credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
          L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
          commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
          sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
          relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
          concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
          in   detrazione  dalla  societa'  o  dall'ente  secondo  le
          disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
              5-8. (Omissis).".