Art. 13.
Ambito applicativo
1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o
banco di beneficenza, nonche' ogni altra manifestazione avente
analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in
materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,
promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro,
aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo
10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette
manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze
finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,
organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2
gennaio 1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni
locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori
delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni
previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato,
organizzate per fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata
con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice,
concorrenti ad uno o piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La
lotteria e' consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al
territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che
possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi,
non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i
biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata
con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantita' di numeri, dal
numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali,
all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le
combinazioni stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle
cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai
comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e
numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che
si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari
ad euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le
manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le
quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione
dei biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in
palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la
vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si
effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma
di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di
ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle
manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono
solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli
pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i
metalli preziosi in verghe.
Nota all'art. 13:
- Il testo della legge 2 gennaio 1997, n. 2, norme per
la regolamentazione della contribuzione volontaria ai
movimenti o partiti politici e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.