Art. 14.
                Adempimenti dei promotori e controlli
  1.   I   rappresentanti   legali  degli  enti  organizzatori  delle
manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al
Prefetto  competente  e  al  Sindaco  del comune in cui e' effettuata
l'estrazione.  Eventuali  variazioni  delle  modalita' di svolgimento
della  manifestazione  sono  comunicate  ai  predetti organi in tempo
utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
  2.  Alla  comunicazione  di cui al comma 1, va allegata la seguente
documentazione:
    a)  per  le  lotterie,  il regolamento nel quale sono indicati la
quantita'  e  la  natura  dei  premi,  la  quantita' ed il prezzo dei
biglietti  da  vendere,  il  luogo in cui vengono esposti i premi, il
luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai
vincitori;
    b) per le tombole:
      1)  il  regolamento  con  la  specificazione  dei  premi  e con
l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
      2)  la  documentazione  comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione  in  misura  pari  al valore complessivo dei premi promessi,
determinato  in  base  al  loro  prezzo  di acquisto o in mancanza al
valore  normale  degli  stessi.  La cauzione e' prestata a favore del
comune  nel  cui  territorio  la tombola si estrae ed ha scadenza non
inferiore  a  tre  mesi  dalla  data  di  estrazione.  La cauzione e'
prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti
dallo  Stato,  al  valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o
mediante  fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica
della firma del fidejussore.
  3.  Per  le  pesche  o  banchi  di beneficenza l'ente organizzatore
indica  nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti
che intende emettere ed il relativo prezzo.
  4.  Il  Prefetto  vieta  lo  svolgimento  delle  manifestazioni  in
mancanza:
    a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
    b)   della   necessita'   di  ricorrere  allo  svolgimento  della
manifestazione  per  far  fronte  alle esigenze finanziarie dell'ente
promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge
2 gennaio 1997, n. 2.
  5.  I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle
manifestazioni  di  sorte  locali  e  sono  l'autorita'  competente a
ricevere  il  rapporto  e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.
Alle  manifestazioni  di sorte locali si applicano le sanzioni di cui
al  regio  decreto-legge  19  ottobre  1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  5  giugno  1939,  n.  973,  da  ultimo
modificato  dall'articolo  19,  comma  5,  lettera a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
  6.  La  serie  e  la  numerazione progressiva dei biglietti e delle
cartelle  e'  indicata  nella  fattura  di  acquisto rilasciata dallo
stampatore.
  7.  L'estrazione  della  lotteria  e  della tombola e' pubblica; le
modalita'  della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso
tutti  i  comuni  interessati  alla  manifestazione. Nell'avviso sono
indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il
programma  della  lotteria  e  della  tombola,  le  finalita'  che ne
motivano  lo  svolgimento  nonche'  la  serie  e  la  numerazione dei
biglietti e delle cartelle messe in vendita.
  8.  Per  le  lotterie  e per le tombole un rappresentante dell'ente
organizzatore  provvede  prima  dell'estrazione  a  ritirare  tutti i
registri,  nonche'  i  biglietti  o  le  cartelle rimaste invendute e
verifica  che  la serie e la numerazione dei registri corrispondano a
quelle  indicate  nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle
non  riconsegnati  sono  dichiarati  nulli agli effetti del gioco; di
tale  circostanza  si  da'  atto  al  pubblico prima dell'estrazione.
L'estrazione  e'  effettuata  alla  presenza  di  un  incaricato  del
Sindaco.  Di  dette  operazioni e' redatto processo verbale del quale
una   copia   e'   inviata   al   Prefetto   ed  un'altra  consegnata
all'incaricato del Sindaco.
  9.  Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente
promotore  controlla  il numero dei biglietti venduti e procede, alla
presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni
redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e' inviata
al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
  10.  Per  le  tombole,  entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente
organizzatore  presenta  all'incaricato del sindaco la documentazione
attestante   l'avvenuta   consegna  dei  premi  ai  vincitori.  Detto
incaricato,  verificata la regolarita' della documentazione prodotta,
dispone  l'immediato  svincolo  della  cauzione.  Il  comune  dispone
l'incameramento  della cauzione in caso di mancata consegna dei premi
ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
  11.  Le  disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle
di   cui   ai  commi  4  e  5,  si  applicano  con  riferimento  alle
manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
 
          Note all'art. 14:
              -  Per  la  legge 2 gennaio 1997, n. 2, si veda in nota
          all'art. 13.
              -  Per il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
          si veda nelle note alle premesse.