Art. 16.
                    Perdite involontarie di beni

  1.  Nell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  perdita  dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o
comunque  indipendenti  dalla  volonta'  del  soggetto  e' provata da
idonea   documentazione   fornita   da   un   organo  della  pubblica
amministrazione   o,   in   mancanza,  da  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, resa entro
trenta  giorni  dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne
ha  conoscenza,  dalle  quali  risulti il valore complessivo dei beni
perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria,  i  criteri e gli elementi in base ai quali detto valore
e' stato determinato.".
 
          Note all'art. 16:
              - Il   testo   vigente  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  10 novembre  1997,  n.  441
          (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
          delle   presunzioni   di  cessione  e  di  acquisto),  come
          modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   2   (Non   operativita'  della  presunzione  di
          cessione).  - 1. La presunzione di cui all'art. 1 non opera
          per  le  fattispecie  indicate  nei seguenti commi, qualora
          vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.
              2.  Le  cessioni  previste  dall'art.  10,  n. 12), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, sono provate con le seguenti modalita':
                a) comunicazione  scritta  da  parte del cedente agli
          uffici  dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della
          Guardia  di  finanza di competenza, con l'indicazione della
          data,   ora   e   luogo  di  inizio  del  trasporto,  della
          destinazione   finale   dei  beni,  nonche'  dell'ammontare
          complessivo,  sulla  base  del prezzo di acquisto, dei beni
          gratuitamente  ceduti.  La  comunicazione deve pervenire ai
          suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e
          puo'  non  essere inviata qualora l'ammontare del costo dei
          beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;
                b) emissione  del  documento previsto dal decreto del
          Presidente   della   Repubblica  14 agosto  1996,  n.  472,
          progressivamente numerato;
                c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
          della  legge  4 gennaio  1968,  n.  15, con la quale l'ente
          ricevente  attesti  natura,  qualita'  e quantita' dei beni
          ricevuti  corrispondenti ai dati contenuti nel documento di
          cui alla lettera b.
              3.  La  perdita  dei  beni  dovuta  ad eventi fortuiti,
          accidentali  o  comunque  indipendenti  dalla  volonta' del
          soggetto  e' provata da idonea documentazione fornita da un
          organo  della  pubblica  amministrazione o, in mancanza, da
          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
          dell'art.  47  del  decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  resa  entro trenta giorni dal
          verificarsi  dell'evento  o  dalla  data  in  cui  se ne ha
          conoscenza,  dalle  quali risulti il valore complessivo dei
          beni  perduti,  salvo  l'obbligo  di  fornire,  a richiesta
          dell'amministrazione  finanziaria, i criteri e gli elementi
          in base ai quali detto valore e' stato determinato.
              4.  La distruzione dei beni o la trasformazione in beni
          di  altro  tipo  e  di  piu'  modesto  valore  economico e'
          provata:
                a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di
          cui  al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalita'
          ivi  previsti,  indicando luogo, data e ora in cui verranno
          poste  in essere le operazioni, le modalita' di distruzione
          o  di  trasformazione,  la  natura,  qualita'  e quantita',
          nonche'  l'ammontare  complessivo, sulla base del prezzo di
          acquisto,  dei  beni  da  distruggere  o  da  trasformare e
          l'eventuale  valore  residuale  che  si  otterra' a seguito
          della  distruzione  o  trasformazione dei beni stessi. Tale
          comunicazione  non  e' inviata qualora la distruzione venga
          disposta da un organo della pubblica amministrazione;
                b) dal  verbale  redatto  da  pubblici funzionari, da
          ufficiali  della  Guardia  di  finanza o da notai che hanno
          presenziato  alla  distruzione  o  alla  trasformazione dei
          beni,  ovvero,  nel  caso  in cui l'ammontare del costo dei
          beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire dieci
          milioni,  da  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio ai
          sensi  della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15. Dal verbale e
          dalla  dichiarazione  devono risultare data, ora e luogo in
          cui  avvengono  le  operazioni,  nonche'  natura, qualita',
          quantita'  e  ammontare  del  costo  dei  beni  distrutti o
          trasformati;
                c) da  documento  di  cui  al  decreto del Presidente
          della  Repubblica  14 agosto 1996, n. 472, progressivamente
          numerato,  relativo  al  trasporto  dei  beni eventualmente
          risultanti dalla distruzione o trasformazione.
              5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di
          vendite  in  blocco  o  di  operazioni  similari secondo la
          prassi  commerciale  risultano,  oltre che dalla fattura di
          cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
          n.  633  del 1972, anche dal documento previsto dal decreto
          del   Presidente   della   Repubblica   n.  472  del  1996,
          progressivamente   numerato,   da   cui  risulti  natura  e
          quantita'   dei   beni,   nonche'   la  sottoscrizione  del
          cessionario  che  attesti  la ricezione dei beni stessi. Il
          cedente   annota,  altresi',  soltanto  nell'esemplare  del
          documento   di   trasporto  in  suo  possesso,  l'ammontare
          complessivo  del  costo  sostenuto  per l'acquisto dei beni
          ceduti. .
              - Si  trascrive  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          vigente  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa):
              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1.  L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".