Art. 4
                         Licenza individuale

  1.  Una licenza individuale e' necessaria nel caso di installazione
di  una  o  piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di
collegamenti  di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
    a)  sistemi:  fissi,  mobili  terrestri, mobili marittimi, mobili
aeronautici;
    b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
    c) sistemi di ricerca spaziale;
    d) sistemi di esplorazione della Terra;
    e) sistemi di operazioni spaziali;
    f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
    g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
    h) sistemi di radioastronomia.