Art. 5
                       Autorizzazione generale

  1. Un'autorizzazione generale e' necessaria nel caso di:
    a)  installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su
supporto  fisico,  ad  onde  convogliate  e  con  sistemi  ottici, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a);
    b)  installazione  o  esercizio di sistemi che impiegano bande di
frequenze di tipo collettivo:
      1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e
con  protezione  da  interferenze  provocate  da  stazioni  di  altri
servizi,  compatibilmente  con  gli  statuti dei servizi previsti dal
piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze e dal regolamento
delle   radiocomunicazioni;   in   particolare  appartengono  a  tale
categoria  le  stazioni  di  radioamatore  nonche'  le stazioni e gli
impianti di cui all'articolo 41, comma 1;
      2)  senza  alcuna  protezione,  mediante  dispositivi di debole
potenza,    compresi    quelli   rispondenti   alla   raccomandazione
CEPT/ERC/REC  70-03. In particolare l'autorizzazione e' richiesta nel
caso:
        2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia
DECT  o  UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma
1, lettera a);
        2.2)  di  installazione o esercizio di reti locali radiolan e
hiperlan,  ad  eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1,
lettera b);
        2.3)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio  al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti
alla  sicurezza  ed  al  soccorso  sulle  strade,  alla vigilanza del
traffico,  ai  trasporti  a  fune,  al  controllo delle foreste, alla
disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
        2.4)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio  ad  imprese  industriali, commerciali, artigiane ed agrarie,
comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
        2.5)  di  installazione  o  esercizio  di apparecchiature per
collegamenti  riguardanti  la  sicurezza  della vita umana in mare, o
comunque  l'emergenza,  fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate
presso  sedi  di  organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
        2.6)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche;
        2.7)  di  installazione o esercizio di apparecchi per ricerca
persone;
        2.8)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio  alle  attivita'  professionali  sanitarie  ed alle attivita'
direttamente ad esse collegate;
        2.9)  di  installazione  o  esercizio  di apparecchiature per
comunicazioni  a  breve  distanza di tipo diverso da quelle di cui ai
numeri  da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina
- CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita'
di  chiamata  selettiva  e  l'adozione  di  congegni e sistemi atti a
rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il
divieto  di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di
programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori.
  2.  Le  bande  di  frequenze  e  le  caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.
 
          Note all'art. 5:
              -   La   raccomandazione  CEPT/ERC/REC  70-03  concerne
          l'impiego di apparati a corto raggio, adottata a Tromso nel
          1997.