Art. 2.
           Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
  1.  La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra
e  dei  dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non
puo'    essere    effettuata    prima    della    verifica   eseguita
dall'installatore  che  rilascia  la  dichiarazione di conformita' ai
sensi  della  normativa  vigente.  La  dichiarazione  di  conformita'
equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
  2.  Entro  trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il
datore  di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed
all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
  3.  Nei  comuni  singoli  o  associati  ove  e'  stato  attivato lo
sportello  unico  per le attivita' produttive la dichiarazione di cui
al comma 2 e' presentata allo stesso.