Art. 3.
                        Verifiche a campione
  1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita'
alla  normativa  vigente  degli  impianti  di  protezione  contro  le
scariche  atmosferiche  ed  i  dispositivi  di  messa  a  terra degli
impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
  2.  Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL,
d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
    a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
    b) tipo di impianto soggetto a verifica;
    c) dimensione dell'impianto.
  3.  Le  verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.