Art. 4.
              Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
  1.   Il   datore   di  lavoro  e'  tenuto  ad  effettuare  regolari
manutenzioni  dell'impianto,  nonche'  a  far  sottoporre lo stesso a
verifica   periodica  ogni  cinque  anni,  ad  esclusione  di  quelli
installati  in  cantieri,  in  locali  adibiti  ad uso medico e negli
ambienti  a  maggior  rischio  in  caso  di  incendio  per i quali la
periodicita' e' biennale.
  2.  Per  l'effettuazione  della  verifica,  il  datore di lavoro si
rivolge  all'ASL  o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
  3.  Il  soggetto  che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo
a richiesta degli organi di vigilanza.
  4.  Le  verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.