Art. 10. (Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili). 1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera). - 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea"; b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro".
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, reca: "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili". Si riporta il testo dell'art. 12, come modificato dalla presente legge: "Art. 12 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli. 2, comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3 comma 3, 4 e 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attivita' da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".