Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia
di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di
                           beni immobili).
1.  Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art.  11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge
straniera).  -  1.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente
devono  comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste
dal  presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del
contratto  sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea";
b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  il  venditore  che
contravviene  alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a),
b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e
6  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
3.000 euro".
 
          Note all'art. 10:
              -  Il  decreto  legislativo  9 novembre  1998,  n.  427
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre 1998, n.
          291, reca: "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente
          la  tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
          relativi  all'acquisizione  di  un  diritto  di godimento a
          tempo  parziale  di  beni  immobili".  Si  riporta il testo
          dell'art. 12, come modificato dalla presente legge:
              "Art.   12   (Sanzioni).   -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme
          di  cui  agli  articoli. 2, comma 1, lettere a), b), c), n.
          1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3 comma 3, 4 e 6
          e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
          euro a 3.000 euro.
              2.  Si  applica  la  sanzione amministrativa accessoria
          della sospensione dall'esercizio dell'attivita' da quindici
          giorni  a  tre  mesi  al  venditore  che abbia commesso una
          ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
              3.   Ai   fini   dell'accertamento   dell'infrazione  e
          dell'applicazione  della  sanzione  si  applica  l'art. 11,
          comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".