Art. 11.
(Modifica  all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante
       disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).
1.  Al  fine  di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti  inibitori  a  tutela  degli interessi dei consumatori,
all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
"5-bis.  In  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  stabiliti  dal
provvedimento  reso  nel  giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti
dal  verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su
domanda  dell'associazione  che  ha  agito  in  giudizio,  dispone il
pagamento  di  una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni
giorno  di  ritardo rapportato alla gravita' del fatto. Tale somma e'
versata  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnata
con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da
istituire  nell'ambito  di apposita unita' previsionale di base dello
stato  di  previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, per
finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori".
 
          Note all'art. 11:
              -  La  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
          relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
          dei  consumatori  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E. 11 giugno
          1998, n. L 166.
              -  La  legge  30 luglio  1998, n. 281, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189 reca: "disciplina
          dei diritti dei consumatori e degli utenti".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni
          dei  consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
          all'art.  5  sono  legittimate  ad  agire  a  tutela  degli
          interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
                a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
          interessi dei consumatori e degli utenti;
                b) di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere  o
          eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
                c) di  ordinare la pubblicazione del provvedimento su
          uno  o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
          nei  casi  in  cui  la  pubblicita'  del provvedimento puo'
          contribuire  a  correggere  o  eliminare  gli effetti delle
          violazioni accertate.
              1-bis.   Gli  organismi  pubblici  indipendenti,  e  le
          organizzazioni  riconosciuti  in  altro  Stato  dell'Unione
          europea  ed  inseriti  nell'elenco degli enti legittimati a
          proporre   azioni   inibitorie  a  tutela  degli  interessi
          collettivi   dei  consumatori,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita' europee, possono agire ai sensi
          del  comma  1  nei confronti di atti o comportamenti lesivi
          per  i  consumatori  del  proprio Paese, posti in essere in
          tutto o in parte sul territorio dello Stato (3).
              2.  Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e
          le  organizzazioni  di cui al comma 1-bis possono attivare,
          prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
          dinanzi  alla camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  competente per territorio a norma dell'art. 2,
          comma  4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
          La  procedura  e',  in  ogni  caso, definita entro sessanta
          giorni.
              3.  Il  processo verbale di conciliazione, sottoscritto
          dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  e' depositato per
          l'omologazione  nella  cancelleria  della pretura del luogo
          nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
              4.  Il  pretore,  accertata  la regolarita' formale del
          processo  verbale,  lo  dichiara  esecutivo con decreto. Il
          verbale   di  conciliazione  omologato  costituisce  titolo
          esecutivo.
              5.  In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
          proposta  solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
          data  in  cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
          da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
          con  avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
          lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
              5-bis.   In   caso   di  inadempimento  degli  obblighi
          stabiliti  dal  provvedimento  reso  nel giudizio di cui al
          comma  1,  ovvero  previsti dal verbale di conciliazione di
          cui   al   comma   4,   il   giudice,   anche   su  domanda
          dell'associazione  che  ha  agito  in  giudizio, dispone il
          pagamento  di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro,
          per  ogni  giorno  di  ritardo rapportato alla gravita' del
          fatto. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere  riassegnata  con  decreto  del Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze  al  fondo  da  istituire
          nell'ambito  di  apposita unita' previsionale di base dello
          stato   di   previsione   del   Ministero  delle  attivita'
          produttive,  per  finanziare  iniziative  a  vantaggio  dei
          consumatori.
              6.  Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
          l'azione  inibitoria  si  svolge  a  norma  degli  articoli
          669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
              7.  Fatte  salve  le  norme  sulla litispendenza, sulla
          continenza,   sulla   connesione   e   sulla  riunione  dei
          procedimenti,  le  disposizioni di cui al presente articolo
          non   precludono  il  diritto  ad  azioni  individuali  dei
          consumatori    che   siano   danneggiati   dalle   medesime
          violazioni".