Art. 13.
(Modifiche  all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n.
223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla
produzione  di  olio  di  oliva  e alla trasformazione delle olive da
                              tavola).
1.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della decisione
n.  227/2000/CE  della Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite
dalle  seguenti:  "ai  sensi  della  decisione  n.  2001/658/CE della
Commissione, del 10 agosto 2001";
b)  al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
decisione  n.  227/2000/CE  della Commissione, del 7 marzo 2000" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  alla decisione n. 2001/658/CE
della Commissione, del 10 agosto 2001".
 
          Note all'art. 13:
              -  Si  riporta il testo all'art. 1 del d.lgs. 14 maggio
          2001,  n.  223  (Norme  sanzionatorie  in  materia di aiuto
          comunitario  alla  produzione  di  olio  di  oliva  e  alla
          trasformazione  delle  olive  da  tavola),  come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  1 (Norme sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto
          costituisca  reato,  al titolare di frantoio o stabilimento
          di  molitura  delle olive che omette o tiene irregolarmente
          la  contabilita' giornaliera di magazzino, omette o ritarda
          il  rilascio  dell'attestazione relativa ad ogni operazione
          di  molitura  prescritta  dagli  articoli  7,  8  e  9  del
          regolamento   (CE)   n.   2366/98  della  Commissione,  del
          30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
          si  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          trecentomila  a  lire  sei  milioni. Nei casi piu' gravi si
          applica  anche  la  revoca  del riconoscimento previsto dal
          regolamento  (CEE)  n.  226  1/1984  del  Consiglio, del 17
          luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, la stessa
          sanzione  prevista  al  comma  1, si applica al titolare di
          stabilimento  di  trasformazione  delle olive da tavola che
          omette  o  tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera
          di   magazzino   ovvero   ritarda   o  omette  il  rilascio
          dell'attestazione    relativa   ad   ogni   operazione   di
          trasformazione  delle  olive  ai  sensi  della decisione n.
          2001/658/CE  della  Commissione, del 10 agosto 2001 ai fini
          dell'aiuto   previsto   dall'art.   5,   paragrafo  4,  del
          regolamento  (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da
          ultimo sostituito dall'art. 1, paragrafo 3, del regolamento
          (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998.
              3.  Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore
          di  cui  all'art.  10,  paragrafo 1, del citato regolamento
          (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la
          presentazione agli organismi competenti della dichiarazione
          o   documentazione   di   cui   all'art.  10  dello  stesso
          regolamento  relativa  alla  destinazione  o alle scorte di
          olio,  per  il quale sia stata presentata domanda di aiuto,
          si  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          centomila a lire trecentomila.
              4.  La  sanzione  di  cui  al  comma  3  si  applica al
          produttore  di  olio  in  caso  di violazione dell'art. 10,
          paragrafo  1,  comma  1,  del citato regolamento nonche' al
          titolare  di  stabilimento  di  trasformazione  di olive da
          tavola   per   la   mancata   comunicazione   dei  dati  ed
          informazioni  di  cui  alla  decisione n. 2001/658/CE della
          Commissione, del 10 agosto 2001.
              5.  Ai  principali  destinatari  di  olio di oliva o di
          sansa  usciti  dal  frantoio, diversi dal produttore che ha
          ritirato  l'olio  ottenuto  dalla  molitura  delle  proprie
          olive,  che  violino  gli  obblighi  di  cui  all'art.  30,
          paragrafo  3,  del  citato  regolamento (CE) n. 2366/98 del
          30 ottobre  1998,  si  applica  la  sanzione amministrativa
          pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.
              6.    Salvo    che    il   fatto   costituisca   reato,
          all'associazione  o  unione di olivicoltori riconosciuta ai
          sensi  del  regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del
          17 luglio  1984 e successive modificazioni ed integrazioni,
          che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai
          relativi   regolamenti   di   applicazione,   tali  da  non
          determinare  la  revoca  del  riconoscimento  prevista  dal
          regolamento  (CEE)  n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio
          1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a
          lire nove milioni.
              7. Le regioni, nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e
          5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle
          politiche  acricole e forestali del 21 giugno 2000, n. 217,
          alle irrogazioni delle relative sanzioni".