Art. 14. (Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti). 1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".
Note all'art. 14: - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 53, come modificato dalla presente legge: "Art. 53 (Traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1. 549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto". - Il regolamento del Consiglio (CEE) del 1 febbraio 1993 n. 259 reca: "relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 6 febbraio 1993, n. L 30.