Art. 14.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico
illecito  ai  sensi  dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93
del  Consiglio,  del  1  febbraio  1993, o effettua una spedizione di
rifiuti   elencati   nell'allegato   II  del  citato  regolamento  in
violazione  dell'articolo  1,  comma  3, lettere a), b), c) e d), del
regolamento  stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro
a  25.822  euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata
in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".
 
          Note all'art. 14:
              - Il  decreto  legislativo  5 febbraio 1997 n. 22 reca:
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi  e  sui rifiuti di imballaggio" pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  15 febbraio  1997,  n. 38, supplemento
          ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 53, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  53 (Traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque
          effettua  una  spedizione  di rifiuti, costituente traffico
          illecito,  ai  sensi  dell'art. 26 del regolamento (CEE) n.
          259/93  del  Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una
          spedizione  di rifiuti elencati nell'allegato II del citato
          regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a),
          b),  c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena
          dell'ammenda  da  1. 549 euro a 25.822 euro e con l'arresto
          fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione
          di rifiuti pericolosi.
              2. Alla  sentenza  di  condanna,  o  a quella emessa ai
          sensi  dell'art.  444 del Codice di procedura penale, per i
          reati  relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al
          trasporto  illecito  di cui agli articoli 51 e 52, comma 3,
          consegue   obbligatoriamente   la  confisca  del  mezzo  di
          trasporto".
              -  Il  regolamento  del  Consiglio (CEE) del 1 febbraio
          1993   n.  259  reca:  "relativo  alla  sorveglianza  e  al
          controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti all'interno della
          Comunita'  europea,  nonche' in entrata e in uscita dal suo
          territorio"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee 6 febbraio 1993, n. L 30.