Art. 15.
(Modifiche  all'articolo  9-quinquies  del  decreto-legge 9 settembre
1988,  n.  397,  in  materia  di  raccolta  e riciclaggio di batterie
                              esauste)
1.  All'articolo  9-quinquies  del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o autorizzati, in
base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
tali  rifiuti.  L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per
il  detentore  di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea";
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis.  I  soggetti  non  incaricati  dal  consorzio  che effettuano
attivita'  di  raccolta  di  batterie  esauste o di rifiuti piombosi,
devono  trasmettere  al consorzio, contestualmente alla comunicazione
di  cui  all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  e successive modificazioni, copia della comunicazione
stessa.   Alla  violazione  dell'obbligo  si  applicano  le  medesime
sanzioni  previste  per  la  mancata  comunicazione  di cui al citato
articolo 11, comma 3".
 
          Note all'art. 15:
              -  Il  decreto-legge  9 settembre  1988  n.  397  reca:
          "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
          industriali"    pubblicato    nella    Gazzetta   Ufficiale
          10 settembre  1988,  n.  213  e  convertito  in  legge, con
          modificazioni,  con legge 9 novembre 1988, n. 475 (Gazzetta
          Ufficiale  10 novembre  1988,  n. 264). Si riporta il testo
          dell'art.   9-quinquies,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art.   9-quinquies (Raccolta   e   riciclaggio   delle
          batterie  esauste). - 1. E'  obbligatoria  la raccolta e lo
          smaltimento  mediante  riciclaggio delle batterie al piombo
          esauste.
              2. E'   istituito   il   consorzio  obbligatorio  delle
          batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale
          e'  attribuita  la  personalita'  giuridica.  Il  consorzio
          svolge   per  tutto  il  territorio  nazionale  i  seguenti
          compiti:
                a) assicurare  la  raccolta  delle batterie al piombo
          esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
                b) cedere  i  prodotti  di  cui  alla lettera a) alle
          imprese   che  ne  effettuano  lo  smaltimento  tramite  il
          riciclaggio;
                c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel
          caso  non  sia  possibile  o  economicamente conveniente il
          riciclaggio,   nel   rispetto   delle  disposizioni  contro
          l'inquinamento;
                d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e
          azioni  di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento
          tecnologico del ciclo di smaltimento.
              3. Al   consorzio  partecipano  tutte  le  imprese  che
          smaltiscono  tramite  il  riciclaggio  i prodotti di cui al
          comma 1.  Le  quote  di  partecipazione sono determinate in
          base  al  rapporto  tra  la  capacita' produttiva di piombo
          secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva
          complessiva  di  tutti  i consorziati, installata nell'anno
          precedente.
              4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
          statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
              5. Le   deliberazioni   degli   organi  del  consorzio,
          adottate  in relazione agli scopi del presente decreto ed a
          norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese
          partecipanti.
              6. A  decorrere  dalla  scadenza del termine di novanta
          giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del  decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
          consorzio,  chiunque  detiene  batterie al piombo esauste o
          rifiuti  piombosi  e'  obbligato  al  loro  conferimento al
          consorzio  direttamente  o  mediante  consegna  a  soggetti
          incaricati  del  consorzio  o  autorizzati,  in  base  alla
          normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
          tali  rifiuti.  L'obbligo  di  conferimento  non esclude la
          facolta'  per il detentore di cedere le batterie esauste ed
          i  rifiuti  piombosi ad imprese di altro Stato membro della
          Comunita' europea.
              6-bis. I  soggetti  non  incaricati  dal  consorzio che
          effettuano  attivita'  di raccolta di batterie esauste o di
          rifiuti   piombosi,   devono   trasmettere   al  consorzio,
          contestualmente  alla  comunicazione  di  cui  all'art. 11,
          comma 3,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
          successive modificazioni, copia della comunicazione stessa.
          Alla  violazione  dell'obbligo  si  applicano  le  medesime
          sanzioni  previste  per  la mancata comunicazione di cui al
          citato art. 11, comma 3.
              7. Al   fine   di   assicurare  al  consorzio  i  mezzi
          finanziari   per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  e'
          istituito  un  sovrapprezzo  di  vendita  delle batterie in
          relazione  al  contenuto  a peso di piombo da applicarsi da
          parte  dei  produttori  e  degli importatori delle batterie
          stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
          successive  fasi  della commercializzazione. I produttori e
          gli  importatori  verseranno  direttamente  al  consorzio i
          proventi del sovrapprezzo.
              8. Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  sono  determinati:  il  sovrapprezzo; la
          percentuale  dei  costi  da coprirsi con l'applicazione del
          sovrapprezzo:   le   capacita'   produttive  delle  singole
          imprese, ed e' approvato lo stato del consorzio.
              9. Restano   comunque   applicabili   le   disposizioni
          nazionali  e  regionali  che  disciplinano  la  materia dei
          rifiuti.
              10. Chiunque,  in ragione della propria attivita' ed in
          attesa  del  conferimento  al  consorzio,  detenga batterie
          esauste,  e'  obbligato  a  stoccare  le batterie stesse in
          apposito  contenitore conforme alle disposizioni vigenti in
          materia di smaltimento dei rifiuti".