Art. 15. (Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie esauste) 1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea"; b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3".
Note all'art. 15: - Il decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 reca: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213 e convertito in legge, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475 (Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264). Si riporta il testo dell'art. 9-quinquies, come modificato dalla presente legge: "Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste. 2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio; b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio; c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento; d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento. 3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente. 4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente. 5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. 6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea. 6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato art. 11, comma 3. 7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacita' produttive delle singole imprese, ed e' approvato lo stato del consorzio. 9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti. 10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti".