Art. 16. (Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea). 1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati cittadini degli stati membri delle comunita' europee), come modificato dalla presente legge: "Art. 8 (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). - Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del regio decreto - legge 27 novembre 1993, n. 1578 convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del predetto regio decreto - legge n. 1578, purche' dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni, ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorita' giurisdizionali corrispondenti".