Art. 16.
(Modifica  all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante
libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli
                 Stati membri dell'Unione europea).
1.  All'articolo  8  della  legge  9 febbraio 1982, n. 31, le parole:
"otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
 
          Note all'art. 16:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          9 febbraio  1982,  n. 31 (Libera prestazione dei servizi da
          parte  degli  avvocati  cittadini  degli stati membri delle
          comunita' europee), come modificato dalla presente legge:
              "Art.    8 (Patrocinio   davanti   alle   giurisdizioni
          superiori). - Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi
          al  patrocinio  davanti  alla  Corte  di cassazione ed alle
          altre  giurisdizioni  di cui all'art. 4, secondo comma, del
          regio decreto - legge 27 novembre 1993, n. 1578 convertito,
          con  modificazioni,  nella  legge  22 gennaio  1934, n. 36,
          indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui
          all'art.  33  del  predetto  regio decreto - legge n. 1578,
          purche'  dimostrino  di  aver esercitato la professione per
          almeno  dodici anni, ovvero di essere ammessi ad esercitare
          la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad
          autorita' giurisdizionali corrispondenti".