Art. 17.
(Modifica  dell'articolo  12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante
legge-quadro  per  la  professione  di  maestro  di  sci  e ulteriori
disposizioni  in  materia  di  ordinamento della professione di guida
                              alpina).
1.  L'articolo  12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' sostituito dal
seguente:
"Art.  12.  (Maestri  di sci stranieri). - 1. Le regioni disciplinano
l'esercizio  non  saltuario  nel proprio territorio dell'attivita' di
maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati
da  Paesi  diversi  dall'Italia  e  non  iscritti  in  albi regionali
italiani.
2.  Per  i  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea o degli
altri  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in
possesso  di  titoli  professionali per l'esercizio dell'attivita' di
maestro  di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea
o   facenti   parte  dell'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,
l'autorizzazione  all'esercizio  della  professione e' subordinata al
riconoscimento  professionale  di cui al decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319, e successive modificazioni.
3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al
comma   2   e  in  possesso  di  titoli  rilasciati  da  tali  Stati,
l'autorizzazione   all'esercizio  della  professione  e'  subordinata
all'applicazione   di   quanto   previsto   dal   testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
4.  La  Federazione  italiana  sport  invernali comunica alle regioni
l'elenco  aggiornato  dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti
all'abilitazione di cui all'articolo 6".
 
          Note all'art. 17:
              -  La legge 8 marzo 1991, n. 81 reca: "Legge-quadro per
          la  professione  di maestro di sci e ulteriori disposizioni
          in  materia  di  ordinamento  della  professione  di  guida
          alpina".