Art. 18. (Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli). 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 7 e' abrogato.
Note all'art. 18. - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE". Si riporta il testo dell'art. 27, come modificato dalla presente legge: "Art. 27. - 1. La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del candidato all'attivita' professionale e l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Le attivita' teoriche sono articolate in attivita' seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto dai coordinatori delle attivita' seminariali, sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area didattica. Il programma delle attivita' teoriche e quello delle attivita' pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta. 2. Presso le strutture accreditate di cui all'art. 26, comma 3, la funzione tutoriale per le attivita' didattiche di natura pratica deve essere affidata a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unita' operativa. 3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anziantia' di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonche' possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'art. 26, comma 3. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituto. 4. I medici tutori di cui al comma 3 durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguono la valutazione del livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del percorso formativo il coordinatore delle attivita' pratiche esprime, sulla base di giudizi analitici e motivati espressi dai singoli tutori, un giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso. Analoga certificazione e' rilasciata dal coordinatore delle attivita' teoriche. 5. L'accesso alle varie fasi in cui il corso e' articolato e' subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. 6. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo di apprendimento puo' recuperare, ove ne sussistano le condizioni, nello stesso biennio le attivita' finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi mancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel biennio successivo. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso. 7. (abrogato)".