Art. 18.
(Modifica  all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368,  di  attuazione  della  direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione  dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro
                diplomi, certificati e altri titoli).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il
comma 7 e' abrogato.
 
          Note all'art. 18.
              -  Il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 cosi'
          recita: "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
          libera    circolazione    dei   medici   e   di   reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli  e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che
          modificano  la  direttiva  93/16/CEE".  Si riporta il testo
          dell'art. 27, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  27. - 1. La  formazione  specifica  in  medicina
          generale comporta la partecipazione personale del candidato
          all'attivita'    professionale    e    l'assunzione   delle
          responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Le attivita'
          teoriche  sono  articolate in attivita' seminariali, studio
          guidato  proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato
          proposto  dai  coordinatori  delle  attivita'  seminariali,
          sessioni  di  confronto con i tutori e sessioni di ricerca,
          riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area
          didattica.  Il  programma delle attivita' teoriche e quello
          delle attivita' pratiche si integrano tra loro a livello di
          obiettivi  didattici,  ma sono autonomi nella realizzazione
          concreta.
              2. Presso  le strutture accreditate di cui all'art. 26,
          comma 3,  la funzione tutoriale per le attivita' didattiche
          di  natura  pratica deve essere affidata a dirigenti medici
          del  personale del Servizio sanitario nazionale o posizione
          corrispondente  qualora  si tratti di docente universitario
          con  funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile
          della unita' operativa.
              3. I  tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina
          generale  convenzionati con il servizio sanitario nazionale
          con   un'anziantia'  di  almeno  dieci  anni  di  attivita'
          convenzionale  con il servizio sanitario nazionale, nonche'
          possedere  la  titolarita'  di un numero di assistiti nella
          misura  almeno  pari  alla  meta'  del  massimale vigente e
          operare  in  uno  studio professionale accreditato ai sensi
          dell'art.  26,  comma 3.  I medici che svolgono la funzione
          docente  o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un
          elenco regionale all'uopo istituto.
              4. I medici tutori di cui al comma 3 durante il periodo
          di  formazione  di loro competenza, eseguono la valutazione
          del  livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del
          percorso formativo il coordinatore delle attivita' pratiche
          esprime,   sulla  base  di  giudizi  analitici  e  motivati
          espressi  dai  singoli  tutori, un giudizio complessivo sul
          profitto  del partecipante al corso. Analoga certificazione
          e' rilasciata dal coordinatore delle attivita' teoriche.
              5. L'accesso  alle  varie  fasi  in  cui  il  corso  e'
          articolato e' subordinato al superamento con esito positivo
          della  fase  svolta  in precedenza. Qualora il partecipante
          alla  formazione,  a  giudizio  del  medico  preposto  alla
          formazione  o  del  tutore,  non abbia conseguito un idoneo
          apprendimento  nel  singolo periodo formativo, e' ammesso a
          frequentare  nuovamente  il  periodo  stesso  per  una sola
          volta.
              6. Qualora  il partecipante alla formazione, sulla base
          dei  giudizi  formulati  dai  singoli  medici preposti alle
          varie   attivita'   formative,   non  abbia  raggiunto  gli
          obiettivi  previsti per una parte di un determinato periodo
          di  apprendimento  puo'  recuperare,  ove  ne sussistano le
          condizioni,  nello  stesso biennio le attivita' finalizzate
          al  raggiungimento  di  quel  gruppo specifico di obiettivi
          mancati.  Qualora  il  partecipante  alla formazione, sulla
          base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle
          varie  attivita'  formative, non abbia conseguito un idoneo
          apprendimento  per  gli  obiettivi  di un intero periodo di
          apprendimento,  e'  ammesso  a  frequentare  nuovamente  il
          periodo  stesso  per una sola volta nel biennio successivo.
          Il  giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova
          ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante
          dalla frequenza del corso.
              7. (abrogato)".