Art. 19.
(Delega  al  Governo  per  la  modifica  del  decreto  legislativo 25
novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in
materia   di  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  nelle  industrie
                            estrattive).
1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni integrative e
correttive  del  decreto  legislativo  25  novembre 1996, n. 624, nel
rispetto  dei  principi  e criteri direttivi e con l'osservanza delle
procedure  indicate  dagli  articoli  1  e 34 della legge 22 febbraio
1994,  n.  146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
prevedendo  che,  per  talune  tipologie di attivita' estrattive, con
decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive, di concerto, ove
d'interesse,  con  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
della  ricerca,  possano essere individuati i requisiti professionali
per  la  nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di
cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.
 
          Note all'art. 19:
              -  Il decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 cosi'
          recita: "Attuazione della direttiva 82/91 CEE relativa alla
          sicurezza   e   salute   dei   lavoratori  nelle  industrie
          estrattive  per  trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
          relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori nelle
          industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
              -  La  legge  22 febbraio  1994  n.  146  cosi' recita:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993". Si riporta il testo degli articoli
          1 e 34:
              "Art.   1 (Delega   al   Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
              2. Se  per  effetto di direttive notificate nel secondo
          semestre   dell'anno  di  cui  al  comma 1,  la  disciplina
          risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
          senza  che  siano  introdotte  nuove norme di principio, la
          scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
              3. I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 (2), su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie   congiuntamente  ai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
          Ministri  degli  affari esteri, di grazia e giustizia e del
          tesoro, se non proponenti.
              4. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato B,  a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  ed  al Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia   espresso,   entro   quaranta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle Commissioni competenti per
          materia. Decorso tale termine i decreti son adottati.
              5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  il  Governo  puo'  emanare  disposizioni
          integrative  e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e
          criteri   direttivi  da  essa  fissati,  con  la  procedura
          indicata nei commi 3 e 4".
              "Art.  34 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il
          lavoro). - 1. Il  Governo  e' delegato ad emanare i decreti
          legislativi  di attuazione delle direttive particolari gia'
          adottate  successivamente  alla  legge 19 febbraio 1992, n.
          142,   e   successive  modificazioni,  ad  eccezione  delle
          direttive  92/57/CEE,  92/85/CEE,  92/91/CEE  e 92/104/CEE,
          comprese   negli   elenchi  di  cui  agli  allegati A  e  B
          richiamati  dall'art. 1 della presente legge, o che saranno
          adottate  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge dal Consiglio delle comunita' europee,
          ai   sensi   dell'art.  16,  paragrafo 1,  della  direttiva
          89/391/CEE,  con  le  stesse  modalita'  e  con  gli stessi
          criteri  di  cui  agli  articoli 1,  2  e  43  della  legge
          19 febbraio  1992,  n.  142,  e  successive  modificazioni,
          nonche' all'art. 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
              2. I  decreti legislativi di attuazione delle direttive
          particolari   gia'   adottate   ai   sensi   dell'art.  16,
          paragrafo 1,  della  direttiva  89/391/CEE  successivamente
          alla   legge   19 febbraio   1992,  n.  142,  e  successive
          modificazioni,  sono  emanati  entro  un anno dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge.  I  decreti
          legislativi  di  attuazione delle direttive particolari che
          saranno  adottate  entro  un  anno dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge dal Consiglio delle comunita'
          europee,  ai  sensi  del citato art. 16, paragrafo 1, della
          stessa  direttiva  89/391/CEE,  sono emanati entro due anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
              3. All'art.  43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992,
          n.  142,  dopo  le  parole:  "90/679/CEE"  sono aggiunte le
          seguenti: "nonche' 91/383/CEE".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  della  legge
          6 febbraio  1996  n.  52 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee - legge comunitaria 1994):
              "Art.  6. - 1. Il  termine  di cui all'art. 1, comma 1,
          della  legge  22 febbraio  1994, n. 146, per quanto attiene
          all'attuazione  delle direttive di cui agli articoli 20, 26
          28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33,
          37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine
          di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.
              2. Il  termine  di cui all'art. 6, comma 5, della legge
          22 febbraio 1994, n. 146 (10), e' sostituito dal termine di
          cui all'art. 1, comma 1, della presente legge limitatamente
          all'attuazione  della  direttiva  di  cui all'art. 45 della
          legge 19 febbraio 1992, n. 142.
              3. I  termini  di cui all'art. 34, comma 2, della legge
          22 febbraio  1994, n. 146 (10), sono differiti di nove mesi
          a  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  salvo  per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e
          92/58/CEE,  per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi
          con  decreto  legislativo  da  emanare entro sei mesi dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge. I decreti
          per  l'attuazione  delle direttive di cui al presente comma
          sono  sottoposti  al  parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia.
              4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
          regolamentare,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, lett. c), e
          dell'art.  4  della  legge  9 marzo  1989,  n.  86 (11),  e
          successive   modificazioni,  le  direttive  89/392/CEE  del
          Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del
          20 giugno  1991,  previa  consultazione  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti, ai sensi del comma 4 del predetto
          art. 4 e applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1,
          della medesima legge".
              - L'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n.
          624  (Attuazione  della  direttiva  92/91/CEE relativa alla
          sicurezza   e   salute   dei   lavoratori  nelle  industrie
          estrattive  per  trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
          relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori nelle
          industrie  estrattive  a  cielo  aperto o sotterranee cosi'
          recita:
              "Art.  20. -  Direttore  responsabile  e sorvegliante -
          Denunce di esercizio.
              1-2 (omissis).
              3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.
              4. Il   direttore  responsabile,  nella  pianificazione
          dell'attivita'  lavorativa deve attuare quanto previsto dal
          DSS.
              5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori
          il  titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio,
          i   sorveglianti   in  possesso  delle  capacita'  e  delle
          competenze necessarie.
              6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.
              7. Il  comma 1  dell'art. 50 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  128  del  1959 si applica a tutte le
          attivita' estrattive di cui al titolo III.
              8. Il  titolare  attesta  e  specifica,  all'atto della
          denuncia  di  esercizio, il possesso dei requisiti da parte
          del direttore responsabile e dei sorveglianti.
              9. Il  titolare  puo' assumere egli stesso i compiti di
          direttore   responsabile   qualora   sia  in  possesso  dei
          requisiti.
              10. Il  titolare puo' assumere egli stesso i compiti di
          sorvegliante  qualora  sia  in  possesso  delle capacita' e
          delle competenze necessarie.
              11. Nell'intestazione  del  Titolo II  del  Capo I  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le
          parole  "Disposizioni relative alle miniere" sono soppresse
          e   l'art.  24  dello  stesso  decreto  e'  sostituito  dal
          seguente: (omissis).
              12-18 (omissis)".