Art. 21.
(Delega  al  Governo  per  l'esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia  delle  Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa
                   C-49/00 e parziale attuazione).
1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1
dell'articolo  1 della presente legge, un decreto legislativo recante
le  modifiche  al  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni,  necessarie  ai  fini  dell'adeguamento ai
principi  e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il
decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo  1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti
nell'articolo 2.
2.  L'articolo  4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, e' sostituito dal seguente:
"1.  Il  datore  di  lavoro,  in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per
la  sicurezza  e  per  la  salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti  gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche
nella  scelta  delle  attrezzature  di  lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
lavoro".
3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e' sostituita dalla
seguente: "deve".
4.  Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
 
          Note all'art. 21:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 6 dell'art. 8 del
          citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato
          dalla presente legge:
              "6.  Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita'
          dei  dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
          produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far
          ricorso  a  persone  o  servizi esterni all'azienda, previa
          consultazione del rappresentate per la sicurezza".