Art. 22. (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile. 2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997; b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva. 3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potra' apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonche' alle singole discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Note all'art. 22: - La direttiva del consiglio 23 novembre 1993, n. 93/104/CE cosi' recita: "taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 307. - La direttiva del 22 giugno 2000 n. 2000/34/CE cosi' recita "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva" e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 agosto 2000, n. L 195. - La direttiva del 21 giugno 1999, n. 1999/63/CE cosi' recita "Direttiva del consiglio relativa all'accordo dell'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla federazione dei sindacati dei trasporti dell'Unione europea (FST)" e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167. - La direttiva del 27 novembre 2000, n. 2000/79/CE cosi' recita: "Direttiva del consiglio relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (EFT), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)" e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 dicembre 2000, n. L 302. - Il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 reca "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16.