Art. 23.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai
                       medicinali veterinari).
1.  Il  Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo volto a
riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori
modificazioni  e  integrazioni,  nel  rispetto  dei  principi e delle
disposizioni  comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  riorganizzare  la  disciplina relativa al medicinale veterinario,
con  riguardo,  in particolare, agli aspetti della distribuzione, del
rifornimento,  della  detenzione,  dell'utilizzo,  della tenuta delle
scorte,  delle  modalita'  di prescrizione, della registrazione e dei
campioni  gratuiti,  nonche'  agli  aspetti  comunque  funzionalmente
connessi;
b)  prevedere,  limitatamente  all'impiego  di farmaci su animali non
produttori  di  alimenti  per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3,
comma  5,  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  119, la
possibilita'  e  le  modalita',  da  parte  dei medici veterinari, di
approvvigionarsi,  utilizzare  e  detenere  a  tale  fine  scorte  di
medicinali  ad  uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e
case di cura;
c)   delegificare  le  disposizioni  relative  alle  procedure  e  ai
procedimenti amministrativi.
2.  La  delega  di  cui  al  comma 1 e' esercitata nel termine di cui
all'articolo  1,  comma  1, e in osservanza delle disposizioni di cui
agli  articoli  2 e 4. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso,
dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla legge, alla
Camera  dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso
sia  espresso,  entro  quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere  dei  competenti  organi parlamentari. Decorso tale termine il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere.
 
          Note all'art. 23:
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, cosi'
          recita   "Attuazione  delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.
          81/852/CEE,  n.  87/20/CEE  e  n.  90/676/CEE  relative  ai
          medicinali   veterinari"   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 febbraio  1992, n. 40. Il comma 5 dell'art. 3
          e' il seguente:
              "5.  Ove  non  esistano  medicinali autorizzati per una
          determinata  malattia,  al fine, in particolare, di evitare
          agli  animali  evidenti  stati  di  sofferenza,  il  medico
          veterinario puo' somministrare ad uno o piu' animali che in
          una  azienda  determinata  costituiscono  gruppo, ovvero ad
          animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:
                a) un  medicinale  veterinario  il  cui  impiego  sia
          autorizzato  in  Italia  per  un'altra specie animale o per
          altri   animali   della  stessa  specie,  ma  per  un'altra
          affezione;
                b) in  mancanza  di  tale  medicinale,  un medicinale
          autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso,
          il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, e'
          soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile;
                c) se il medicinale di cui alla lettera b) non esiste
          e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente,
          un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un
          farmacista  conformemente  alle indicazioni contenute nella
          prescrizione veterinaria".