Art. 24.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante
istituzione  del  Centro  nazionale  di informazione e documentazione
                              europea).
1.  All'articolo  1  della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma 5-bis, dopo le parole: "e' istituito", sono inserite le
seguenti: "per l'anno 2000";
b)  al  comma  6,  le  parole: "2.000 milioni di lire a decorrere dal
2000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "2.000 milioni di lire per
l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001".
 
          Note all'art. 24:
              -  La  legge  23 giugno 2000, n 178, reca: "Istituzione
          del  centro  nazionale  di  informazione  e  documentazione
          europea"  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
          2000,  n.  153.  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, come
          modificato della presente legge:
              "Art.  1.  -  1.  Il Governo e' autorizzato a stipulare
          un'intesa  con  la  commissione delle Comunita' europee per
          istituire   il   centro   nazionale   di   informazione   e
          documentazione  europea,  costituito  nella forma di Gruppo
          europeo   di  interesse  economico  (GEIE),  ai  sensi  del
          regolamento   (CEE)   n.   2137/1985,  del  consiglio,  del
          25 luglio  1985,  e del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n. 240.
              2.  Il  Centro sara' finanziato dalla commissione delle
          Comunita'   europee  e  dallo  Stato  italiano  quali  soci
          fondatori  del  GEIE e sara' disciplinato mediante l'intesa
          di  cui  al  comma  1,  con  la  quale  si  provvedera'  in
          particolare:
                a) a  prevedere  la  possibilita'  dell'ingresso,  in
          qualita'  di  soci  ordinari,  di  persone fisiche, persone
          giuridiche private ed enti pubblici;
                b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento
          in aggiunta alle quote dei soci fondatori;
                c) a   definire   forme   congiunte  di  indirizzo  e
          vigilanza,  ferme restando le competenze degli organismi di
          controllo   previste  dalle  norme  statali  e  comunitarie
          vigenti.
              3.  Il centro opera in conformita' alla trasparenza che
          deve  informare  le attivita' delle istituzioni dell'Unione
          europea, con l'obiettivo:
                a) di  realizzare,  anche  attraverso le possibilita'
          offerte   dalle   nuove   tecnologie  della  comunicazione,
          programmi  sistematici  di  diffusione  dell'informazione e
          documentazione  europea  destinati,  sia  direttamente, sia
          attraverso   sportelli   decentrati,   ai   cittadini  e  a
          determinate categorie di utenti;
                b) di  formare  il  personale  per  la  diffusione  e
          gestione della documentazione comunitaria;
                e) di  coordinare  e  razionalizzare  le attivita' di
          documentazione,   elaborazione   e  studio  gia'  esistenti
          attraverso  una  serie  di  convenzioni con altri centri di
          studio  e  documentazione  con sede in Italia o negli altri
          Stati membri dell'Unione europea.
              4.   In  favore  del  centro  trovano  applicazione  le
          disposizioni  di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986,
          n. 390.
              5.  Le  commissioni  parlamentari  competenti  per  gli
          affari   comunitari   esprimono   il  parere  sullo  schema
          dell'intesa   di   cui   al   comma 1,   sulle   successive
          modificazioni  della  stessa,  sull'ingresso in qualita' di
          soci  ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a),
          e  sulla designazione dei componenti degli organi direttivi
          del  centro  da  parte  del  Governo.  Il  Ministro  per le
          politiche  comunitarie  presenta  annualmente alle predette
          commissioni   una   relazione  sull'attivita'  svolta,  sul
          bilancio e sul programma di attivita' del centro.
              5-bis.  Al fine di facilitare un processo multiforme di
          integrazione  europea e' istituito per l'anno 2000 un fondo
          straordinario  di  lire  500 milioni, per iniziative, anche
          visive   e   su   supporti  magnetici  ed  informatici,  di
          informazione,      comunicazione,      studio,     ricerca,
          documentazione  e  cultura,  compresa  quella  musicale. Le
          iniziative,   che  possono  avvalersi  dei  cofinanziamenti
          previsti  dai  programmi  comunitari e, in particolare, dai
          programmi  PHARE  e  TACIS  di  cui ai regolamenti (CEE) n.
          3906/89  del  Consiglio,  del  l8 dicembre  1989  e (CE) n.
          1279/96  del  Consiglio,  del  25 giugno 1996, e successive
          modificazioni,  debbono  avere  per  oggetto  o  quadro  di
          riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino,
          oltre  all'Italia,  almeno  altri  tre Stati europei di cui
          almeno  uno  membro dell'unione europea. Esse sono promosse
          dal  Centro,  previo  parere  o  proposta della delegazione
          parlamentare presso gli organismi europei interessati.
              6.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni di cui al
          presente  articolo,  nel  limite  massimo  annuo  di  2.000
          milioni  di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire
          a   decorrere   dall'anno   2001,   si   provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2000-2002,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    finanziario   2000,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero degli
          affari esteri.
              7.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.".