Art. 25.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in
materia  di  procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
            degli enti pubblici in societa' per azioni).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le
parole:  "iscritti  da  almeno  cinque anni negli albi previsti dalla
legge" sono soppresse.
 
          Note all'art. 25:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 1 del
          decreto-legge   31 maggio   1994,   n.   332   "Norme   per
          l'accelerazione    delle   procedure   di   dimissione   di
          partecipazioni   dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  in
          societa' per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
          giugno   1994,   n.   126,   e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994,
          n.  474  (Gazzetta  Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177), come
          modificato dalla presente legge:
              "5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica e con il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          per  quanto  concerne  le  partecipazioni del Ministero del
          tesoro,   e   gli   altri   enti   pubblici   per  le  loro
          partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione
          delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa'
          di  cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di
          conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla
          direttiva  92/50/CEE  del  Consiglio, del 18 giugno 1992, a
          societa'   di  provata  esperienza  e  capacita'  operativa
          nazionali  ed  estere,  nonche'  a  singoli  professionisti
          incarichi  di  studio,  consulenza, valutazione, assistenza
          operativa,  amministrazione  di  titoli di proprieta' dello
          Stato  e  direzione  delle  operazioni  di collocamento con
          facolta'  di  compiere  per  conto  dello  Stato operazioni
          strumentali     e    complementari,    fatte    salve    le
          incompatibilita'  derivanti  da  conflitti d'interesse. Gli
          incarichi  di  valutazione  non  possono  essere affidati a
          societa'  di  revisione  che  abbiano  svolto  incarichi di
          consulenza  in  favore delle societa' di cui al comma 1 nei
          due  anni  precedenti  la  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto.  I  compensi e le modalita' di pagamento
          degli  incarichi  di  cui  al  presente comma devono essere
          previamente stabiliti dalle parti".