Art. 26. (Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). 1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sara', in particolare, informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso; b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile; c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che puo' essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a centoventi giorni; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile; d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi aspetti procedurali; e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attivita' produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva; f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani; g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.
Note all'art. 26: - La direttiva del 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE reca "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e' pubblica nella G.U.C.E. 8 agosto 2000. - Si riporta il testo degli articoli 633, 641 e 648, primmo comma del codice di procedura civile: "Art. 633 (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per presentazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una contro-presentazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della condizione. L'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranita' italiana". "Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o in vece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. L'intimato risiede nelle provincie libiche o in territori soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo' essere minore di trenta, ne' maggiore di centoventi giorni. Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titolo che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento". "Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa a norma dell'art. 642. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni". - Si riporta il comma 3 dell'art. 3 della citata legge 18 giugno 1998, n. 192: "3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".