Art. 26.
(Attuazione  della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i
        ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un
ostacolo  al  buon  funzionamento  del mercato interno e di garantire
l'applicazione  di  norme  uniformi sia alle operazioni interne che a
quelle  transfrontaliere, il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine   di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  adeguare la normativa vigente in materia di ritardi
di   pagamento  ai  principi  e  alle  prescrizioni  della  direttiva
2000/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 giugno
2000,  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento nelle
transazioni commerciali.
2.  L'attuazione  della  direttiva  2000/35/CE sara', in particolare,
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo
633  del  codice  di  procedura  civile  sia adottato dal giudice nel
termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;
b)  prevedere  l'abrogazione  dell'ultimo comma dell'articolo 633 del
codice di procedura civile;
c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del
codice  di  procedura  civile, in caso di notifica in uno degli Stati
europei,  sia  di  cinquanta  giorni,  che puo' essere ridotto fino a
venti  giorni  ed aumentato fino a sessanta giorni, quando concorrono
giusti  motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri
Stati,  non  possa  essere  inferiore a trenta giorni ne' superiore a
centoventi  giorni; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del
secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;
d)  prevedere  che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma,
del  codice  di  procedura  civile,  il  giudice  istruttore  conceda
l'esecuzione  provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in
relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi
aspetti procedurali;
e)  coordinare  la nuova disciplina con le disposizioni in materia di
subfornitura  nelle  attivita' produttive di cui alla legge 18 giugno
1998,  n.  192,  apportando ad essa le opportune modifiche in modo da
uniformare  il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3,
comma  3,  della  medesima  legge  n.  192  del 1998 al livello degli
interessi  di  mora  (tasso  legale)  previsto  dalle disposizioni in
materia  di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettera d), della direttiva;
f)  prevedere  che  le  azioni di accertamento di cui all'articolo 3,
paragrafo  5,  della  direttiva  possano essere esperite in ogni sede
dalle  associazioni  di  categoria  degli  imprenditori  presenti nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente
in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;
g)  prevedere  che  le  associazioni  di  cui  alla  lettera f) siano
legittimate   ad   esperire,   oltre   che   le  suddette  azioni  di
accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.
 
          Note all'art. 26:
              -  La  direttiva del 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE reca
          "Direttiva  del Parlamento europeo e del consiglio relativa
          alla  lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
          commerciali" e' pubblica nella G.U.C.E. 8 agosto 2000.
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 633, 641 e 648,
          primmo comma del codice di procedura civile:
              "Art.  633  (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda
          di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una
          determinata  quantita'  di  cose  fungibili,  o  di  chi ha
          diritto  alla  consegna  di una cosa mobile determinata, il
          giudice  competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
          consegna:
                1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
                2)  se  il credito riguarda onorari per presentazioni
          giudiziali  o  stragiudiziali  o rimborso di spese fatte da
          avvocati,  procuratori,  cancellieri,  ufficiali giudiziari
          [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in
          occasione di un processo;
                3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
          spettanti  ai notai a norma della loro legge professionale,
          oppure  ad  altri  esercenti una libera professione o arte,
          per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
              L'ingiunzione  puo'  essere  pronunciata  anche  se  il
          diritto  dipende  da  una  contro-presentazione  o  da  una
          condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
          presumere l'adempimento della condizione.
              L'ingiunzione   non   puo'  essere  pronunciata  se  la
          notificazione   all'intimato   di  cui  all'art.  643  deve
          avvenire  fuori  della  Repubblica o dei territori soggetti
          alla sovranita' italiana".
              "Art.  641  (Accoglimento della domanda). - Se esistono
          le  condizioni  previste  nell'art.  633,  il  giudice, con
          decreto  motivato,  ingiunge  all'altra  parte di pagare la
          somma  o  di  consegnare  la  cosa  o  la quantita' di cose
          chieste  o  in  vece di queste la somma di cui all'art. 639
          nel  termine di quaranta giorni, con l'espresso puo' essere
          fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in
          mancanza   di   opposizione,  si  procedera'  a  esecuzione
          forzata.
              Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
          ridotto  sino  a  dieci giorni oppure aumentato a sessanta.
          L'intimato  risiede  nelle provincie libiche o in territori
          soggetti  alla  sovranita'  italiana,  il  termine non puo'
          essere minore di trenta, ne' maggiore di centoventi giorni.
              Nel  decreto,  eccetto  per quello emesso sulla base di
          titolo  che  hanno  gia'  efficacia  esecutiva  secondo  le
          vigenti  disposizioni,  il  giudice  liquida  le spese e le
          competenze e ne ingiunge il pagamento".
              "Art.   648  (Esecuzione  provvisoria  in  pendenza  di
          opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non
          e'  fondata  su  prova  scritta o di pronta soluzione, puo'
          concedere,  con  ordinanza  non  impugnabile,  l'esecuzione
          provvisoria   del  decreto,  qualora  non  sia  gia'  stata
          concessa a norma dell'art. 642.
              Deve  in  ogni  caso  concederla,  se la parte che l'ha
          chiesta  offre  cauzione  per  l'ammontare  delle eventuali
          restituzioni, spese e danni".
              -  Si riporta il comma 3 dell'art. 3 della citata legge
          18 giugno 1998, n. 192:
              "3.   In  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di
          pagamento   il  committente  deve  al  subfornitore,  senza
          bisogno  di  costituzione in mora, interessi corrispondenti
          al  tasso  ufficiale  di  sconto maggiorato di cinque punti
          percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi
          moratori  in  misura  superiore  e salva la prova del danno
          ulteriore.  Ove  il  ritardo  nel pagamento ecceda i trenta
          giorni  dal  termine  convenuto,  il  committente  incorre,
          inoltre,  in una penale pari al 5 per cento dell'importo in
          relazione al quale non ha rispettato i termini.".