Art. 31.
(Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE,  relativa a taluni aspetti
giuridici   dei   servizi   della   societa'   dell'informazione,  in
     particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il termine e con le
modalita'  di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno  2000,  relativa a taluni
aspetti  giuridici  dei  servizi della societa' dell'informazione, in
particolare  il  commercio  elettronico,  nel  mercato  interno,  nel
rispetto   dei   principi   e   criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  definire  le informazioni obbligatorie generali che devono essere
fornite  dal  prestatore  di  un servizio ai destinatari del servizio
stesso  ed  alle  competenti  autorita'  da  designare ai sensi della
normativa  vigente  nonche' le modalita' per renderle accessibili, in
modo  facile,  diretto  e  permanente;  in particolare, devono essere
indicati  in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche
riguardo  alle  imposte  e  ai  costi  di consegna e deve essere reso
esplicito  che  l'obbligo  di  registrazione della testata editoriale
telematica  si  applica  esclusivamente alle attivita' per le quali i
prestatori   del   servizio  intendano  avvalersi  delle  provvidenze
previste  dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano
specifica richiesta;
b)  definire  gli  obblighi  di informazione sia per la comunicazione
commerciale  che  per  la  comunicazione  non  sollecitata;  quanto a
quest'ultima,  ai  sensi  della  normativa  sul  trattamento dei dati
personali,   devono  essere  incoraggiati  ed  agevolati  sistemi  di
filtraggio   da  parte  delle  imprese.  In  ogni  caso,  l'invio  di
comunicazioni  non  sollecitate  per  posta elettronica non deve dare
luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;
c)   definire  l'impiego  di  comunicazioni  commerciali  fornite  da
soggetti  che  esercitano una professione regolamentata, nel rispetto
delle  relative  norme  applicabili,  nonche'  forme  e  procedure di
consultazione  e  cooperazione  con  gli  ordini  professionali,  nel
rispetto   della   loro   autonomia,  per  la  predisposizione  delle
pertinenti  norme  e  per  incoraggiare  l'elaborazione  di codici di
condotta  a  livello  comunitario  che  precisino le informazioni che
possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali;
d)  disciplinare  la  responsabilita' dei prestatori intermediari con
riferimento  all'attivita'  di semplice trasporto; in particolare, il
prestatore  non  sara'  considerato  responsabile  delle informazioni
trasmesse a condizione che:
1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse;
e)  disciplinare  la  responsabilita'  dei prestatori con riferimento
alla  memorizzazione  temporanea  detta  "caching"; il prestatore non
sara'   considerato  responsabile  della  memorizzazione  automatica,
intermedia  e  temporanea  di  tali  informazioni, effettuata al solo
scopo  di  rendere  piu'  efficace  il  successivo  inoltro  ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
1) non modifichi le informazioni;
2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4)  indichi  tali  informazioni  in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
5)  non  interferisca  con  l'uso  lecito delle tecnologie ampiamente
riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego
delle stesse informazioni;
6)   agisca   prontamente   per  rimuovere  le  informazioni  che  ha
memorizzato   o   per   disabilitarne  l'accesso,  non  appena  venga
effettivamente  a conoscenza del fatto che le informazioni sono state
rimosse  dal  luogo  dove  si trovavano inizialmente sulla rete o che
l'accesso  alle  informazioni  e'  stato  disabilitato  oppure che un
organo  giurisdizionale  o un'autorita' amministrativa ne ha disposto
la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;
f)  disciplinare  la  responsabilita'  dei prestatori con riferimento
all'attivita'  cosiddetta  di  "hosting";  il  prestatore  non  sara'
considerato  responsabile  delle informazioni memorizzate a richiesta
di un destinatario del servizio, a condizione che egli:
1)  non  sia  effettivamente  al corrente del fatto che l'attivita' o
l'informazione e' illecita;
2)  per  quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente
dei  fatti  o  di  circostanze  che  rendano  manifesta l'illegalita'
dell'attivita' o dell'informazione;
3)  non  appena  al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
g)  disciplinare  le  modalita'  con le quali i prestatori di servizi
delle  societa'  dell'informazione  sono  tenuti  ad  informare senza
indugio  la  pubblica  autorita'  competente  di presunte attivita' o
informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare
alle   autorita'  competenti,  a  loro  richiesta,  informazioni  che
consentano  l'identificazione  dei  destinatari dei loro servizi, con
cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;
h)   favorire   l'elaborazione,   da   parte  di  associazioni  o  di
organizzazioni  imprenditoriali,  professionali  o di consumatori, di
codici  di  condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la
protezione dei minori e salvaguardare la dignita' umana;
i)   prevedere   misure   sanzionatorie  effettive,  proporzionate  e
dissuasive nei confronti delle violazioni;
l)  prevedere che il prestatore di servizi e' civilmente responsabile
del   contenuto   di   tali   servizi  nel  caso  in  cui,  richiesto
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente
per  impedire  l'accesso  a  detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza  del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la
dovuta diligenza;
m)  prevedere  che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario
del   servizio  della  societa'  dell'informazione,  la  composizione
extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche
per via elettronica.
 
          Note all'art. 31:
              - La  direttiva dell'8 giugno 2000, n. 2000/31/CE reca:
          "Direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          a  taluni  aspetti  giuridici  dei  servizi  della societa'
          dell'informazione, in particolare il commercio elettronico,
          nel    mercato    interno"    ("Direttiva   sul   commercio
          elettronico")  e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 luglio 2000,
          n. L 178.
              - La  legge  7  marzo  2001,  n.  62 reca: "Nuove norme
          sull'editoria  e  sui  prodotti editoriali e modifiche alla
          legge 5 agosto 1981, n. 416".