Art. 32.
(Attuazione   della  direttiva  2000/59/CE,  relativa  agli  impianti
portuali  di  raccolta  per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui
                            del carico).
1.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri
per  il  bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalita' di
cui  all'articolo  1,  commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al
fine  di  dare  organica  attuazione  alla  direttiva  2000/59/CE del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
agli  impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi
e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali  di  cui  all'articolo  2,  nonche'  dei seguenti principi e
criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che
con  decreto  del  Ministro  della difesa, di concerto con i Ministri
interessati,   siano  determinate,  tenuto  conto  della  particolare
struttura  delle  unita'  navali, le specifiche prescrizioni tecniche
cui  le  navi  da  guerra  ed  ausiliarie  si  devono  attenere,  con
riferimento  alle caratteristiche di ogni classe di unita'; prevedere
altresi'  per  le  navi  delle Forze di polizia ad ordinamento civile
che,  con  decreto  del  Ministro  dell' interno, di concerto con gli
altri  Ministri  interessati,  siano  determinate, tenuto conto della
particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni
tecniche  cui  le  navi  delle  predette  Forze  di polizia si devono
attenere,  con  riferimento  alle  caratteristiche  di ogni classe di
unita'.
 
          Note all'art. 32:
              - La  direttiva  del  27  novembre  2000, n. 2000/59/CE
          reca:  "Direttiva  del  Parlamento  europeo e del Consiglio
          relativa  agli  impianti portuali di raccolta per i rifiuti
          prodotti  dalle  navi e i residui del carico" e' pubblicata
          nella G.U.C.E. 28 dicembre 2000, n. L 332.