Art. 33.
(Modifiche  agli  articoli  134  e 138 del testo unico delle leggi di
                        pubblica sicurezza).
1.  Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  all'articolo  134,  secondo  comma, dopo le parole: "cittadinanza
italiana"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea";
b) all'articolo 134, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"I   cittadini   degli   Stati  membri  dell'Unione  europea  possono
conseguire  la  licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di
beni  mobiliari  o  immobiliari alle stesse condizioni previste per i
cittadini italiani";
c)  all'articolo  138, primo comma, n. 1o, dopo le parole: "cittadino
italiano"   sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea";
d) all'articolo 138, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Le   guardie   particolari   giurate,   cittadini  di  Stati  membri
dell'Unione  europea,  possono  conseguire la licenza di porto d'armi
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527,  e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del
Ministro   dell'interno  30  ottobre  1996,  n.  635.  Si  osservano,
altresi',  le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di
esecuzione del presente testo unico".
 
          Note all'art. 33:
              - Il  regio  decreto  del  18 giugno 1931, n. 773 reca:
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza"  e'  pubblicato  nella  (Gazzetta  Ufficiale  26
          giugno 1931, n. 146. Si riporta il testo degli articoli 134
          e 138, come modificati della presente legge:
              "Art. 134 (art. 135, testo unico 1926). - Senza licenza
          del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere
          di   vigilanza   o  custodia  di  proprieta'  mobiliari  od
          immobiliari  e  di  eseguire investigazioni o ricerche o di
          raccogliere informazioni per conto di privati.
                Salvo  il  disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
          essere   conceduta   alle   persone   che  non  abbiano  la
          cittadinanza   italiana   ovvero   di   uno   Stato  membro
          dell'Unione  europea  o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
              I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione europea
          possono   conseguire  la  licenza  per  prestare  opera  di
          vigilanza  o  custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
          stesse condizioni previste per i cittadini italiani
              La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
          importano   un   esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  una
          menomazione della liberta' individuale".
              "Art.  138  (art.  139, testo unico 1926). - Le guardie
          particolari devono possedere i requisiti seguenti:
                1) essere  cittadino  italiano  o di uno Stato membro
          dell'Unione europea;
                2) avere   raggiunto   la maggiore   eta'   ed  avere
          adempiuto agli obblighi di leva;
                3) sapere leggere e scrivere;
                4) non avere riportato condanna per delitto;
                5) essere  persona  di  ottima  condotta  politica  e
          morale;
                6) essere munito della carta di identita';
                7) essere   iscritto   alla   cassa  nazionale  delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro.
              La   nomina   delle  guardie  particolari  deve  essere
          approvata dal prefetto.
              Le  guardie  particolari  giurate,  cittadini  di Stati
          membri  dell'Unione  europea, possono conseguire la licenza
          di  porto  d'armi  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527,  e  dal relativo
          regolamento  di  esecuzione, di cui al decreto del Ministro
          dell'interno   30  ottobre  1996,  n.  635.  Si  osservano,
          altresi',  le  disposizioni  degli  articoli  71  e 256 del
          regolamento di esecuzione del presente testo unico.