Art. 33. (Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole: "cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: "ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea"; b) all'articolo 134, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani"; c) all'articolo 138, primo comma, n. 1o, dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di uno Stato membro dell'Unione europea"; d) all'articolo 138, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico".
Note all'art. 33: - Il regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 reca: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e' pubblicato nella (Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. Si riporta il testo degli articoli 134 e 138, come modificati della presente legge: "Art. 134 (art. 135, testo unico 1926). - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale". "Art. 138 (art. 139, testo unico 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2) avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3) sapere leggere e scrivere; 4) non avere riportato condanna per delitto; 5) essere persona di ottima condotta politica e morale; 6) essere munito della carta di identita'; 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.