Art. 34.
(Modifica  all'articolo  4  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1.  Il  comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e' sostituito dal seguente:
"4.  La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo
per  esemplari  appartenenti  alle seguenti specie: allodola; cesena;
tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli
esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono
essere inanellati ed immediatamente liberati".
 
          Note all'art. 34:
              - La legge 11 febbraio 1992, n. 157 reca: "Norme per la
          protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
          prelievo venatorio".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  4  (Cattura temporanea e inanellamento). - 1. Le
          regioni,  su  parere  dell'istituto  nazionale per la fauna
          selvatica,  possono autorizzare esclusivamente gli istituti
          scientifici  delle  universita'  e  del Consiglio nazionale
          delle  ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare,
          a  scopo  di  studio  e  ricerca  scientifica, la cattura e
          l'utilizzazione   di   mammiferi  ed  uccelli,  nonche'  il
          prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
              2.    L'attivita'    di    cattura    temporanea    per
          l'inanellamento   degli  uccelli  a  scopo  scientifico  e'
          organizzata  e  coordinata sull'intero territorio nazionale
          dall'Istituto   nazionale  per  la  fauna  selvatica;  tale
          attivita'  funge  da  schema  nazionale di inanellamento in
          seno   all'Unione  europea  per  l'inanellamento  (EURING).
          L'attivita'    di    inanellamento   puo'   essere   svolta
          esclusivamente  da  titolari  di  specifica autorizzazione,
          rilasciata  dalle regioni su parere dell'istituto nazionale
          per  la  fauna  selvatica;  l'espressione di tale parere e'
          subordinata   alla  partecipazione  a  specifici  corsi  di
          istruzione,   organizzati  dallo  stesso  Istituto,  ed  al
          superamento del relativo esame finale.
              3.  L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la
          cessione   a   fini   di   richiamo   puo'   essere  svolta
          esclusivamente  da  impianti della cui autorizzazione siano
          titolari  le  province  e  che  siano  gestiti da personale
          qualificato  e  valutato idoneo dall'istituto nazionale per
          la  fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali
          impianti  e' concessa dalle regioni su parere dell'istituto
          nazionale  per la fauna selvatica, il quale svolge altresi'
          compiti  di  controllo  e  di certificazione dell'attivita'
          svolta  dagli  impianti stessi e ne determina il periodo di
          attivita'.
              4.  La  cattura  per  la cessione a fini di richiamo e'
          consentita  solo  per  esemplari appartenenti alle seguenti
          specie:  allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio;
          merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti
          ad  altre  specie  eventualmente  catturati  devono  essere
          inanellati ed immediatamente liberati.
              5.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  abbatte, cattura o
          rinviene  uccelli  inanellati di darne notizia all'Istituto
          nazionale  per  la  fauna  selvatica  o  al  comune nel cui
          territorio  e'  avvenuto  il  fatto,  il  quale provvede ad
          informare il predetto Istituto.
              6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla
          detenzione  temporanea  e  alla  successiva  liberazione di
          fauna selvatica in difficolta'".