Art. 35. (Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione). 1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' sostituita dalla seguente: "B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro): 1) qualunque ne sia il valore 1. Reperti archeologici 2. Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi 2) 13.979 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche stampate 3) 27.959 4. Acquerelli, guazzi e pastelli 4) 46.598 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti 5) 139.794 3. Quadri Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore e' quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione".
Note all'art. 35: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".