Art. 35.
(Modifiche   all'allegato   A  al  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili
alle  categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio
di   uno   Stato   membro   dell'Unione   europea   suscettibili   di
                           restituzione).
1.  La  lettera  B  dell'allegato A al testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  di  beni  culturali e ambientali, di cui al
decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n. 490, e' sostituita dalla
seguente:
"B.  Valori  applicabili  alle categorie indicate nella lettera A (in
euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato
al  momento  della  presentazione  della  domanda di restituzione. Il
valore  e'  quello  del  bene  nello  Stato membro destinatario della
richiesta di restituzione".
 
          Note all'art. 35:
              - Il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca:
          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della
          legge 8 ottobre 1997, n. 352".