Art. 36.
(Modifica  all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9   febbraio   2001,   n.   187,   in   materia   di   produzione   e
        commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).
1.  L'ultimo  periodo  del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
187, e' soppresso.
 
          Note all'art. 36:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
          2001,  n.  187  reca:  "Regolamento  per la revisione della
          normativa   sulla   produzione   e  commercializzazione  di
          sfarinati  e  paste  alimentari, a norma dell'art. 50 della
          legge 22 febbraio 1994, n. 146".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 9 (Paste alimentari fresche e stabilizzate). - 1.
          E  consentita  la  produzione di paste alimentari fresche e
          stabilizzate   secondo   le  prescrizioni  stabilite  dagli
          articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidita' e l'acidita'.
              2.  E'  consentito  l'impiego  delle  farine  di  grano
          tenero.
              3. L'acidita' non deve superare il limite di 7 gradi.
              4.  Le  paste alimentari fresche, poste in vendita allo
          stato  sfuso,  devono  essere  conservate, dalla produzione
          alla  vendita,  a  temperatura  non  superiore a + 4oC, con
          tolleranza di 3oC durante il trasporto e di 2oC negli altri
          casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto
          di  vendita  devono  essere  contenute  in  imballaggi, non
          destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata
          protezione  dagli  agenti esterni e che rechino la dicitura
          "paste fresche da vendersi sfuse ".
              5.  Le  paste  alimentari  fresche, poste in vendita in
          imballaggi  preconfezionati,  devono  possedere  i seguenti
          requisiti:
                a) avere  un  tenore  di umidita' non inferiore al 24
          per cento:
                b) avere  un'attivita'  dell'acqua  libera  (Aw)  non
          inferiore a 0,92 ne' superiore a 0,97;
                c) essere  state  sottoposte  al  trattamento termico
          equivalente almeno alla pastorizzazione;
                d) essere  conservate, dalla produzione alla vendita,
          a  temperatura non superiore a + 4oC, con una tolleranza di
          2oC.
              6.   Sono   denominate   paste  stabilizzate  le  paste
          alimentari che hanno un tenore di umidita' non inferiore al
          20  per  cento  e  un'attivita'  dell'acqua libera (Aw) non
          superiore  a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti
          termici  e  a  tecnologie  di  produzione che consentono il
          trasporto e la conservazione a temperatura ambiente".