Art. 37. (Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare). 1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".
Note all'art. 37: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 reca: "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare".