Art. 37.
(Modifica  dell'articolo  12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.  111,  di  attuazione  della  direttiva  89/398/CE  in  materia di
   prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare).
1.  L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  12.  -  (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese
dal  Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per
la  procedura  di  notifica  dei  prodotti  disciplinati dal presente
decreto  sono  a  carico  del fabbricante o dell'importatore, secondo
tariffe  stabilite  con  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 14
febbraio  1991,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".
 
          Note all'art. 37:
              - Il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 reca:
          "Attuazione   della   direttiva  89/398/CEE  concernente  i
          prodotti   alimentari   destinati   ad   una  alimentazione
          particolare".