Art. 38.
(Modifica  all'articolo  40  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, in
materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).
1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e'
sostituito dal seguente:
"4.  La  zona  di  operativita'  al  fine  di  consentire  la  libera
organizzazione  dei  produttori e' individuata nell'intero territorio
nazionale".
2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 non devono comportare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 38:
              - La  legge  24 aprile 1998, n. 128 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          1995-1997).   Si   riporta  il  testo  dell'art.  40,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  40  (Organizzazioni  dei  produttori nel settore
          ortofrutticolo).  - 1. In attuazione di quanto previsto dai
          regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del
          28  ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole e'
          l'autorita'  nazionale preposta al coordinamento della loro
          attuazione  e  responsabile dell'attivita' di controllo. Le
          modalita'  dei  controlli  da  effettuare  da  parte  delle
          regioni e delle province autonome sono definite con decreto
          del  Ministro  per  le  politiche agricole, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  regolamento (CE) n.
          2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
          settore  degli  ortofrutticoli,  e  del regolamento (CE) n.
          412/1997,   che  ne  fissa  le  modalita'  di  applicazione
          relativamente  al  riconoscimento  delle organizzazioni dei
          produttori, si applicano i seguenti criteri:
                a) per    le   organizzazioni   dei   produttori   di
          ortofrutticoli   in  generale,  di  frutta  e  di  prodotti
          destinati  alla  trasformazione.  i  parametri  minimi  per
          numero   di   produttori   e   fatturato  sono  individuati
          rispettivamente  in  100 produttori e in 10 milioni di ECU.
          Tuttavia,  nei  casi  in  cui  il numero dei produttori sia
          compreso  tra  50  e  99  e  tra  5  e  49, il fatturato e'
          stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;
                b) per  gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di
          produttori    e    il    volume    minimo   di   produzione
          commercializzabile  sono  stabiliti  in  100  soci  e  in 8
          milioni di ECU:
                c) per  la  frutta  in  guscio,  il  numero minimo di
          produttori  e  il volume minimo di fatturato sono stabiliti
          in 50 soci e in 2 milioni di ECU;
                d) per  la categoria produttiva dei funghi, il numero
          minimo  di  soci  e  il  volume  minimo  di  fatturato sono
          stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;
                e) i  produttori che aderiscono ad una organizzazione
          di   produttori   generali   possono   anche   aderire   ad
          organizzazioni  di produttori specializzati nel caso in cui
          la prima non commercializzi quella specifica produzione;
                f) il riconoscimento e' operato dalla regione o dalla
          provincia  autonoma  nel  cui territorio e' situata la sede
          legale    dell'organizzazione    in    cui    e'   prodotta
          la maggioranza del fatturato;
                f-bis)  ai  fini  del calcolo dei requisiti minimi di
          fatturato   previsti   dalle   lettere  precedenti  per  la
          concessione   del   riconoscimento   di  organizzazioni  di
          produttori  e  nel rispetto dei volumi minimi di produzione
          commercializzabile   fissati  negli  allegati  1  e  2  del
          regolamento (CE) n. 412/1997 della Commissione, del 3 marzo
          1997,   si   tiene   conto   del  valore  delle  produzioni
          ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato.
              3.   Ai   fini   dell'applicazione  delle  disposizioni
          previste  dal  regolamento  (CE)  n. 2200/96 possono essere
          riconosciute,   dalle   regioni   e   provincie   autonome,
          associazioni  di organizzazioni di produttori costituite da
          almeno  due  organizzazioni  di  produttori riconosciute ai
          sensi  del  regolamento  (CE)  n. 2200/96 o del regolamento
          (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad
          un    livello    superiore   dei   medesimi   scopi   delle
          organizzazioni di produttori associati indicati all'art. 11
          del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime
          organizzazioni di produttori di:
                a) elaborare,  presentare  ed  attuare  il  programma
          operativo  tramite  la  associazione  di  organizzazioni di
          produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima
          il   coordinamento  l'esecuzione  delle  misure  comuni  ai
          programmi  operativi  presentati a titolo individuale dalle
          organizzazioni   di   produttori  ai  sensi  dell'art.  16,
          paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
                b) elaborare  programmi  di commercializzazione delle
          produzioni    per    il    tramite   dell'associazione   di
          organizzazioni di produttori di appartenenza.
              4.  La  zona  di  operativita' al fine di consentire la
          libera   organizzazione   dei   produttori  e'  individuata
          nell'intero territorio nazionale.
              5.  Con decreto del Ministro per le politiche agricole,
          di  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalita'
          di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del
          regolamento  (CEE)  n. 1035/72 quanto disposto all'art. 11,
          paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.
              6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le
          loro  associazioni che presentano domanda di riconoscimento
          ai  sensi  del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere
          una forma giuridica societaria.
              7.  Al  fine  di  favorire  i  processi di aggregazione
          produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove
          il      valore      della     produzione     ortofrutticola
          commercializzabile   complessiva  delle  organizzazioni  di
          produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al
          35  per  cento  della  produzione  lorda  vendibile  totale
          regionale,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal comma 2 si
          applicano  i  parametri  minimi  previsti  dall'art.  2 del
          regolamento  (CE)  n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo
          1997,   relativamente   al  numero  dei  produttori  ed  al
          fatturato  necessari al riconoscimento delle organizzazioni
          di  produttori.  Nelle  regioni  Molise  e Valle d'Aosta si
          applicano  in  ogni  caso i parametri previsti dal suddetto
          regolamento (CE) n. 412/97 (78/d).
              8.  Al fine di agevolare l'applicazione della normativa
          sull'organizzazione   comune   dei   mercati   nel  settore
          ortofrutticoli,  il  decreto ministeriale di cui al comma 5
          prevede  un  regime transitorio per il riconoscimento delle
          organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative,
          consorzi   ed   associazioni   riconosciute  ai  sensi  del
          regolamento  (CEE)  n.  1035/72, relative alle prime cinque
          categorie  di  prodotti  di  cui  all'art. 11, paragrafo 1,
          lettera  a),  del  regolamento  (CE) n. 2200/96. Il decreto
          stabilisce,  inoltre,  le  condizioni  di prericonoscimento
          delle  suddette categorie di organizzazioni dei produttori,
          nel  rispetto  delle  disposizioni previste dal regolamento
          (CE)  n.  478/97.  Tale regime non si applica nelle regioni
          dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7.
              9.  Il  Governo  esercita,  ai sensi dell'art. 11 della
          legge  9 marzo 1989, n. 86, il potere sostituivo in caso di
          inadempienza    delle    regioni    o   province   autonome
          nell'adozione  dei  provvedimenti  amministrativi  relativi
          all'attuazione dei regolamenti suddetti.