Art. 42.
(Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).
1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto
legislativo  recante  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alla
direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti.
2. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi
2   e  3  dell'articolo  1  e  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti
nell'articolo  2,  ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo
articolo 2.
3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  citata  direttiva
1999/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovra' provvedersi nei
limiti  delle  risorse finanziarie del fondo indicato all'articolo 2,
comma 1, lettera d).
 
          Note all'art. 42:
              -  La  Direttiva del Consiglio 1999/31/CE relativa alle
          discariche   di   rifiuti,  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.
          16 luglio 1999, n. L 182.