Art. 46.
(Modifica  all'articolo  3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante
disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
                           di trasporto).
1.  All'articolo  3  della  legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis.  L'autorizzazione  non e' richiesta per l'esercente attivita'
di  servizi  tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione
europea   secondo  le  disposizioni  di  quest'ultimo,  che  fornisca
occasionalmente  in  Italia,  per  conto  della propria clientela, le
prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".
 
          Note all'art. 46:
              -  La  legge  8 agosto  1991,  n. 264 reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi
          di  trasporto".  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
          consulenza  per  la circolazione dei mezzi di trasporto). -
          1.  Nel  riquadro dello sviluppo programmato del settore di
          cui     all'art.    2,    l'autorizzazione    all'esercizio
          dell'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi
          di  trasporto  e'  rilasciata, dalla provincia, al titolare
          dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
                a) sia  cittadino  italiano  o cittadino di uno degli
          Stati membri della Comunita' economica europea stabilito in
          Italia;
                b) abbia raggiunto la maggiore eta';
                c) non abbia riportato condanne per delitti contro la
          pubblica  amministrazione,  contro  l'amministrazione della
          giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l'economia
          pubblica,  l'industria e il commercio, ovvero per i delitti
          di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648
          e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di
          assegno  senza  provvista  di  cui  all'art.  2 della legge
          15 dicembre 1990, n. 386 (3), o per qualsiasi altro delitto
          non  colposo  per  il  quale la legge preveda la pena della
          reclusione  non  inferiore,  nel  minimo, a due anni e, nel
          massimo,  a  cinque  anni,  salvo  che  non sia intervenuta
          sentenza definitiva di riabilitazione;
                d) non  sia  stato sottoposto a misure amministrative
          di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
                e) non   sia   stato   interdetto   o  inabilitato  o
          dichiarato  fallito,  ovvero  non  sia  in  corso, nei suoi
          confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
                f) sia   in   possesso  dell'attestato  di  idoneita'
          professionale di cui all'art. 5;
                g) disponga  di locali idonei e di adeguata capacita'
          finanziaria  valutati  alla  stregua  di  criteri definiti,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  dal  Ministro  dei  trasporti  con
          proprio     decreto,    sentite    le    associazioni    di
          categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
              2.  Nel  caso  di  societa', l'autorizzazione di cui al
          comma  1  e'  rilasciata  alla  societa'.  A  tal  fine,  i
          requisiti  di  cui  alle  lettere  a), b), c), d) ed e) del
          comma 1 devono essere posseduti:
                a) da  tutti  i  soci, quando trattasi di societa' di
          persone;
                b) dai   soci   accomandatari,   quando  trattasi  di
          societa'  in  accomandita  semplice  o  in  accomandita per
          azioni;
                c) dagli  amministratori,  per  ogni  altro  tipo  di
          societa'.
              3.  Nel  caso  di  societa',  il  requisito di cui alla
          lettera  f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno
          dei  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e
          il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
          posseduto dalla societa'.
              4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
          subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui
          al comma 4 dell'art. 8.
              4-bis.    L'autorizzazione   non   e'   richiesta   per
          l'esercente  attivita' di servizi tecnico-amministrativi di
          altro   Stato   membro   dell'Unione   europea  secondo  le
          disposizioni  di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente
          in   Italia,   per   conto   della  propria  clientela,  le
          prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".