Art. 47. (Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della navigazione concernenti le licenze di volo). 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, e' aggiunto il seguente: "Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un titolo di studio". 2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono abrogate; b) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 52 sono abrogate; c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 e' abrogata; d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 e' abrogata; e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 e' abrogata; f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 e' abrogata; g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: "e del diploma di scuola media superiore" sono soppresse; h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 e' abrogata.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dalla presente legge: "Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La gente dell'aria comprende: a) il personale di volo; b) il personale addetto ai servizi a terra; c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche; c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo. Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni. Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto-legge 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561. Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un titolo di studio". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 reca: "Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213". - Si riporta il testo degli articoli 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60 e 74, come modificato dalla presente legge: "Art. 51 (Licenza di pilota commerciale di velivolo). - 1. La licenza di pilota commerciale di velivolo, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo; b) svolgere, come attivita' professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonche' in quello di lavoro aereo, le funzioni di: 1) pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota; 2) copilota su velivoli, per la cui condotta sia prescritto piu' di un pilota; c) esercitare le attivita' consentite dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (I.F.R.). 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo, occorre: a) (abrogata); b) la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo oppure la licenza di pilota privato di velivolo (5); c) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico-pratico stabiliti dai programmi ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo strumentale (I.F.R.). Oppure: a) (abrogata); b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo". "Art. 52 (Licenza di pilota commerciale di elicottero). - 1. La licenza di pilota commerciale di elicottero, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di elicottero; b) svolgere, come attivita' professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonche' in quello di lavoro aereo, le funzioni di: 1) pilota responsabile su elicotteri certificati per un solo pilota; 2) copilota su elicotteri, per la cui condotta sia prescritto piu' di un pilota. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di elicottero, occorre: a) (abrogata); b) la licenza di pilota privato di elicottero; c) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico-pratico stabiliti dai programmi ministeriali. Oppure: a) (abrogata); b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di elicottero". "Art. 55 (Licenza di navigatore). - 1. La licenza di navigatore, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere, come attivita' professionale, le funzioni di navigatore su aeromobili impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea. 2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della licenza di navigatore occore: a) (abrogata); b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico-pratico stabiliti dai programmi ministeriali". "Art. 56 (Licenza di tecnico di volo). - 1. La licenza di tecnico di volo, salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere, come attivita' professionale, le funzioni di addetto all'impiego degli impianti ed al controllo degli apparati motore di bordo in conformita' alle procedure normali, anormali e di emergenza previste dal manuale di impiego dell'aeromobile; b) effettuare rilevazione dati ed analisi varie. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di tecnico di volo occorre: a) (abrogata); b) aver svolto come allievo nelle mansioni proprie del tecnico di volo, la prescritta attivita' di volo; c) aver effettuato l'addestramento teorico-pratico stabilito dai programmi ministeriali, comprensivo dell'istruzione per l'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese". "Art. 57 (Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione). - 1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere su aeromobili, come attivita' professionale, le funzioni di: a) controllo e messa a punto degli impianti e dei sistemi di bordo durante i voli di collaudo degli aeromobili di serie, di nuova costruzione o quando sia richiesto dai competenti organi tecnici; b) addetto al controllo di apparati-sistemi di lavoro o degli apparati di registrazione connessi con l'attivita' di sperimentazione. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, occorre: a) (abrogata); b) aver effettuato l'addestramento teorico-pratico stabilito dai programmi ministeriali". Art. 58 (Licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione). - 1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere, su aeromobili, come attivita' professionale; a) le funzioni di tecnico di volo per i collaudi di produzione; b) le specifiche mansioni, a terra ed in volo, connesse alla conduzione di programmi di sperimentazione di aeromobili prototipi, di aeromobili di serie che abbiano subito interventi di tale importanza da aver determinato, a giudizio dell'organo competente, significative modificazioni delle caratteristiche di robustezza e prestazioni, di qualita' di volo o d'impiego, o di aeromobili comunque impiegati per programmi sperimentali. 2. Per conseguire la licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, occorre: a) (abrogata); b) aver superato uno specifico corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti". "Art. 60 (Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica). - 1. La licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere, come attivita' professionale: a) le funzioni connesse all'impiego di una stazione radio a terra, per i collegamenti con gli aeromobili in volo, della quale conosca il tipo di strumentazione e le relative procedure operative. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica, occorre: a) avere superato uno specifico corso di studi presso gli Istituti Tecnici Aeronautici di Stato. Oppure: aver conseguito il brevetto di pilota civile di secondo grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati; oppure: avere svolto, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, le mansioni di controllore del traffico aereo presso i competenti organi civili o militari di assistenza al volo; b) essere in possesso del certificato di radiotelefonista, di cui all'art. 341 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, rilasciato dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni. 3. I programmi delle prove teorico-pratiche sono stabiliti dal Ministero dei trasporti d'intesa con il Ministero delle poste e telecomunicazioni. "Art. 74 (Abilitazione di istruttore di volo su aliante). - 1. L'abilitazione di istruttore di volo su aliante autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attivita' d'istruzione su alianti e motoalianti, a terra ed in volo, nonche' a svolgere attivita' di direzione dei voli. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre: a) la licenza di pilota d'aliante in corso di validita'; b) la licenza di pilota privato di velivolo in corso di validita'; c) (abrogata); d) avere superato un corso riconosciuto dal Ministero dei trasporti. 3. Il requisito di cui al precedente comma 2, lettera b) non e' richiesto quando la stessa abilitazione venga rilasciata con la limitazione ad effettuare l'istruzione esclusivamente con l'impiego di verricello".