Art. 47.
(Adeguamento  alla normativa europea di disposizioni del codice della
            navigazione concernenti le licenze di volo).
1.   Dopo   il  quarto  comma  dell'articolo  731  del  codice  della
navigazione, e' aggiunto il seguente:
"Per  il  conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo,
terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un titolo di studio".
2.  Al  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  ambedue  le  lettere  a)  di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono
abrogate;
b)  ambedue  le  lettere  a)  di cui al comma 2 dell'articolo 52 sono
abrogate;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 e' abrogata;
d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 e' abrogata;
e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 e' abrogata;
f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 e' abrogata;
g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: "e del diploma di
scuola media superiore" sono soppresse;
h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 e' abrogata.
 
          Note all'art. 47:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 731 del codice della
          navigazione, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  731  (Distinzione  della  gente dell'aria). - La
          gente dell'aria comprende:
                a) il personale di volo;
                b) il personale addetto ai servizi a terra;
                c) il  personale  tecnico-direttivo delle costruzioni
          aeronautiche;
                c-bis) il personale addetto al controllo del traffico
          aereo.
              Il  personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo
          comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente
          al  servizio  pubblico di informazione al volo, deve essere
          provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
              Devono  essere altresi' provvisti di licenze, attestati
          e  abilitazioni  i  soggetti  che, pur non rientrando nelle
          categorie  della  gente  dell'aria,  svolgono  attivita' di
          pilota o di paracadutista.
              Il  regolamento  per disciplinare i casi e le modalita'
          per   il   rilascio,  il  rinnovo,  la  reintegrazione,  la
          sospensione  o  la  revoca delle licenze, degli attestati e
          delle  abilitazioni,  e' emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  su  proposta del Ministro dei trasporti,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio  di  Stato, uniformandosi ai criteri
          stabiliti  nell'allegato  1  "Licenze  del  personale" alla
          convenzione  relativa  all'aviazione  civile internazionale
          stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa
          esecutiva   con   decreto-legge   6 marzo   1948,  n.  616,
          ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.
              Per  il  conseguimento  delle  licenze  di cui ai commi
          primo, secondo, terzo e quarto non e' richiesto il possesso
          di un titolo di studio".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          18 novembre   1988,   n.   566   reca:   "Approvazione  del
          regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni
          aeronautiche,  ai  sensi  dell'art.  731  del  codice della
          navigazione,   come  modificato  dall'art.  3  della  legge
          13 maggio 1983, n. 213".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 51, 52, 55, 56,
          57, 58, 60 e 74, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 51 (Licenza di pilota commerciale di velivolo). -
          1.  La  licenza  di  pilota  commerciale di velivolo, salvo
          quanto   stabilito   all'art.  5,  comma  5,  autorizza  il
          titolare,  entro  i limiti di seguito specificati e secondo
          le abilitazioni possedute, a:
                a) svolgere   le   funzioni   di  pilota  privato  di
          velivolo;
                b) svolgere,   come   attivita'   professionale,  nei
          servizi  di trasporto aereo di linea e non di linea nonche'
          in quello di lavoro aereo, le funzioni di:
                  1)  pilota responsabile su velivoli certificati per
          un solo pilota;
                  2)  copilota  su  velivoli, per la cui condotta sia
          prescritto piu' di un pilota;
                c) esercitare       le      attivita'      consentite
          dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (I.F.R.).
              2.  Per  essere  ammessi agli accertamenti di idoneita'
          per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di
          velivolo, occorre:
                a) (abrogata);
                b) la  licenza  di  pilota  commerciale  limitato  di
          velivolo  oppure  la  licenza di pilota privato di velivolo
          (5);
                c) avere  svolto  l'attivita'  di  volo ed effettuato
          l'addestramento  teorico-pratico  stabiliti  dai  programmi
          ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo
          strumentale (I.F.R.).
              Oppure:
                a) (abrogata);
                b) aver   seguito   uno  specifico  corso  approvato,
          finalizzato   al  conseguimento  della  licenza  di  pilota
          commerciale di velivolo".
              "Art. 52 (Licenza di pilota commerciale di elicottero).
          -  1. La licenza di pilota commerciale di elicottero, salvo
          quanto   stabilito   all'art.  5,  comma  5,  autorizza  il
          titolare,  entro  i limiti di seguito specificati e secondo
          le abilitazioni possedute, a:
                a) svolgere   le   funzioni   di  pilota  privato  di
          elicottero;
                b) svolgere,   come   attivita'   professionale,  nei
          servizi  di trasporto aereo di linea e non di linea nonche'
          in quello di lavoro aereo, le funzioni di:
                  1)  pilota  responsabile  su elicotteri certificati
          per un solo pilota;
                  2)  copilota su elicotteri, per la cui condotta sia
          prescritto piu' di un pilota.
              2.  Per  essere  ammessi agli accertamenti di idoneita'
          per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di
          elicottero, occorre:
                a) (abrogata);
                b) la licenza di pilota privato di elicottero;
                c) avere  svolto  l'attivita'  di  volo ed effettuato
          l'addestramento  teorico-pratico  stabiliti  dai  programmi
          ministeriali.
              Oppure:
                a) (abrogata);
                b) aver   seguito   uno  specifico  corso  approvato,
          finalizzato   al  conseguimento  della  licenza  di  pilota
          commerciale di elicottero".
              "Art.  55  (Licenza  di navigatore). - 1. La licenza di
          navigatore,  salvo  quanto  stabilito  all'art. 5, comma 5,
          autorizza  il  titolare, secondo le abilitazioni possedute,
          a:
                a) svolgere,   come   attivita'   professionale,   le
          funzioni  di navigatore su aeromobili impiegati nei servizi
          di trasporto aereo di linea e non di linea.
              2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per
          il conseguimento della licenza di navigatore occore:
                a) (abrogata);
                b) avere  svolto  l'attivita'  di  volo ed effettuato
          l'addestramento  teorico-pratico  stabiliti  dai  programmi
          ministeriali".
              "Art.  56 (Licenza di tecnico di volo). - 1. La licenza
          di  tecnico  di  volo,  salvo quanto stabilito dall'art. 5,
          comma  5,  autorizza  il  titolare, secondo le abilitazioni
          possedute, a:
                a) svolgere,   come   attivita'   professionale,   le
          funzioni  di  addetto  all'impiego  degli  impianti  ed  al
          controllo  degli  apparati  motore  di bordo in conformita'
          alle  procedure  normali,  anormali e di emergenza previste
          dal manuale di impiego dell'aeromobile;
                b) effettuare rilevazione dati ed analisi varie.
              2.  Per  essere  ammessi agli accertamenti di idoneita'
          per  il  conseguimento  della  licenza  di  tecnico di volo
          occorre:
                a) (abrogata);
                b) aver  svolto  come  allievo nelle mansioni proprie
          del tecnico di volo, la prescritta attivita' di volo;
                c) aver  effettuato  l'addestramento  teorico-pratico
          stabilito    dai    programmi   ministeriali,   comprensivo
          dell'istruzione  per l'abilitazione alla radiotelefonia per
          aeromobili, in lingua inglese".
              "Art.  57 (Licenza di tecnico di volo per i collaudi di
          produzione).  -  1.  La  licenza  di  tecnico di volo per i
          collaudi  di produzione, salvo quanto stabilito all'art. 5,
          comma  5,  autorizza  il titolare a svolgere su aeromobili,
          come attivita' professionale, le funzioni di:
                a) controllo  e  messa  a  punto degli impianti e dei
          sistemi   di   bordo  durante  i  voli  di  collaudo  degli
          aeromobili  di  serie,  di  nuova  costruzione o quando sia
          richiesto dai competenti organi tecnici;
                b) addetto al controllo di apparati-sistemi di lavoro
          o  degli apparati di registrazione connessi con l'attivita'
          di sperimentazione.
              2.  Per  essere  ammessi agli accertamenti di idoneita'
          per il conseguimento della licenza di tecnico di volo per i
          collaudi di produzione, occorre:
                a) (abrogata);
                b) aver  effettuato  l'addestramento  teorico-pratico
          stabilito dai programmi ministeriali".
              Art.  58  (Licenza di tecnico di volo per i collaudi di
          sperimentazione).  - 1. La licenza di tecnico di volo per i
          collaudi   di   sperimentazione,   salvo  quanto  stabilito
          all'art.  5,  comma 5, autorizza il titolare a svolgere, su
          aeromobili, come attivita' professionale;
                a) le  funzioni  di tecnico di volo per i collaudi di
          produzione;
                b) le  specifiche  mansioni,  a  terra  ed  in  volo,
          connesse alla conduzione di programmi di sperimentazione di
          aeromobili  prototipi,  di  aeromobili di serie che abbiano
          subito interventi di tale importanza da aver determinato, a
          giudizio      dell'organo     competente,     significative
          modificazioni   delle   caratteristiche   di  robustezza  e
          prestazioni,   di  qualita'  di  volo  o  d'impiego,  o  di
          aeromobili comunque impiegati per programmi sperimentali.
              2.  Per  conseguire la licenza di tecnico di volo per i
          collaudi di sperimentazione, occorre:
                a) (abrogata);
                b) aver superato uno specifico corso riconosciuto dal
          Ministero dei Trasporti".
              "Art.  60  (Licenza  di  operatore  radiotelefonista di
          stazione   aeronautica).  -  1.  La  licenza  di  operatore
          radiotelefonista  di  stazione  aeronautica,  salvo  quanto
          stabilito  all'art.  5,  comma  5,  autorizza il titolare a
          svolgere, come attivita' professionale:
                a) le  funzioni  connesse all'impiego di una stazione
          radio  a  terra,  per  i collegamenti con gli aeromobili in
          volo,  della  quale  conosca il tipo di strumentazione e le
          relative procedure operative.
              2.  Per  essere  ammessi agli accertamenti di idoneita'
          per   il   conseguimento   della   licenza   di   operatore
          radiotelefonista di stazione aeronautica, occorre:
                a) avere superato uno specifico corso di studi presso
          gli Istituti Tecnici Aeronautici di Stato.
                Oppure:
                  aver  conseguito  il  brevetto  di pilota civile di
          secondo  grado  o  la  licenza  di  pilota privato ed avere
          svolto  per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso
          una  stazione  ricetrasmittente  aeronautica  a  terra,  le
          mansioni  di  operatore  radio  addetto  alla manovra degli
          apparati;
                oppure:
                  avere  svolto,  secondo  le modalita' stabilite con
          decreto   del   Ministro  dei  trasporti,  le  mansioni  di
          controllore  del  traffico aereo presso i competenti organi
          civili o militari di assistenza al volo;
                b) essere    in    possesso    del   certificato   di
          radiotelefonista,  di  cui  all'art. 341 del codice postale
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 marzo  1973,  n.  156,  rilasciato  dall'amministrazione
          delle poste e telecomunicazioni.
              3.   I  programmi  delle  prove  teorico-pratiche  sono
          stabiliti  dal  Ministero  dei  trasporti  d'intesa  con il
          Ministero delle poste e telecomunicazioni.
              "Art.   74  (Abilitazione  di  istruttore  di  volo  su
          aliante).  -  1.  L'abilitazione  di  istruttore di volo su
          aliante  autorizza  il titolare, nei limiti della licenza e
          delle   abilitazioni   possedute,   a   svolgere  attivita'
          d'istruzione  su alianti e motoalianti, a terra ed in volo,
          nonche' a svolgere attivita' di direzione dei voli.
              2.  Per  essere  ammessi agli accertamenti di idoneita'
          per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre:
                a) la   licenza  di  pilota  d'aliante  in  corso  di
          validita';
                b) la  licenza di pilota privato di velivolo in corso
          di validita';
                c) (abrogata);
                d) avere superato un corso riconosciuto dal Ministero
          dei trasporti.
              3.  Il  requisito di cui al precedente comma 2, lettera
          b)  non  e'  richiesto  quando la stessa abilitazione venga
          rilasciata  con  la  limitazione ad effettuare l'istruzione
          esclusivamente con l'impiego di verricello".