Art. 48.
      (Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione
e' inserito il seguente:
"I  servizi  di  lavoro  aereo  possono  essere  effettuati  anche da
operatori  di  altro  Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti
sul  territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata
dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Gli stessi
dovranno   essere   preventivamente   accreditati   dalle  competenti
autorita'  dello  Stato di appartenenza e comunque essere in possesso
dei  requisiti  tecnico-operativi  necessari  a garantire un adeguato
livello di sicurezza nell'espletamento del servizio".
 
          Note all'art. 48:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 788 del codice della
          navigazione, come modificato della presente legge:
              "Art.  788  (Licenze ed autorizzazioni). - I servizi di
          trasporto  aereo  non di linea, di lavoro aereo e le scuole
          di  pilotaggio,  non  possono  essere  esercitati  senza la
          preventiva  licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata
          alle    condizioni    e    nei   limiti   stabiliti   dagli
          articoli 789, 790, 791  e dal regolamento di attuazione del
          presente   capo,  emanato  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti.
              I  servizi  di  lavoro  aereo possono essere effettuati
          anche  da  operatori  di  altro  Stato  membro  dell'unione
          europea,  non  stabiliti  sul  territorio  italiano, previa
          autorizzazione  temporanea  rilasciata  dal Ministero delle
          infrastrutture  e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere
          preventivamente   accreditati  dalle  competenti  autorita'
          dello  Stato  di appartenenza e comunque essere in possesso
          dei  requisiti  tecnico-operativi  necessari a garantire un
          adeguato   livello   di   sicurezza  nell'espletamento  del
          servizio.
              I  servizi  di  trasporto  aereo  non  di linea possono
          essere  effettuati  anche  da  stranieri  a  condizioni  di
          reciprocita',  previa autorizzazione per singoli voli o per
          serie  di  voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che
          non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e
          fatto   salvo   il  disposto  dell'art.  780  (riserva  del
          cabotaggio).   Gli   esercenti   stranieri   devono  essere
          preventivamente   accreditati  dalle  competenti  autorita'
          dello Stato di appartenenza.
              Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono
          essere  effettuati  nel  rispetto  di  tutte  le condizioni
          operative   prescritte,   nonche'  delle  disposizioni  del
          regolamento di cui al primo comma.
              Le  scuole  di  pilotaggio  possono  operare  anche  su
          aviosuperfici  disciplinate  dalla  legge 2 aprile 1968, n.
          518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' in
          applicazione  dell'art.  10  del  decreto  del Ministro dei
          trasporti   10 marzo   1988,   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  205  del  1 settembre 1988, modificativo del
          decreto  del  Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
          27 dicembre  1971,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          164  del  28 giugno 1972, recante norme di attuazione della
          legge   2 aprile   1968,   n.   518,  emanare  disposizioni
          limitative  dell'attivita'  di  scuola  di pilotaggio avuto
          riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".