Art. 52.
              (Disposizioni in materia di televendita).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.  3-bis.  -  (Televendita).  -  1. E' vietata la televendita che
vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso
o  nazionalita',  offenda convinzioni religiose e politiche, induca a
comportamenti  pregiudizievoli  per  la  salute  o  la sicurezza o la
protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di
altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti
di  compravendita  o  di  locazione  di  prodotti  e  di  servizi. La
televendita   non  deve  arrecare  pregiudizio  morale  o  fisico  ai
minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a)  non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o
un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b)  non  esortare  direttamente  i  minorenni a persuadere genitori o
altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose".