Art. 53.
(Modifica  all'articolo  23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157,  di  attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici  di  servizi  e  abrogazione  del decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).
1.  All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6.  I  parametri  di valutazione e di ponderazione degli elementi di
cui  al  comma  1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto
prezzo-qualita'  in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti
dalle  singole  amministrazioni  aggiudicatrici in sede di bando o di
lettera di invito".
2.  Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 1997, n. 116, e' abrogato.
 
          Note all'art. 53:
              -  Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157 reca:
          "Attuazione  della  direttiva  n.  92/50/CEE  in materia di
          appalti pubblici di servizi".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 23, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 23 (Criteri di aggiudicazione). 1. Fatte salve le
          disposizioni  legislative,  regolamentari  o amministrative
          riguardanti  la  remunerazione  di particolari servizi, gli
          appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono
          aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
                a) unicamente al prezzo piu' basso;
                b) a    favore   dell'offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa,   valutabile  in  base  ad  elementi  diversi,
          variabili  secondo  il  contratto  in  questione, quali, ad
          esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche
          estetiche   e   funzionali,  il  servizio  successivo  alla
          vendita,  l'assistenza  tecnica,  il  termine di consegna o
          esecuzione, il prezzo.
              2. Nel  caso  di  aggiudicazione  ai sensi del comma 1,
          lettera   b),   le  amministrazioni  aggiudicatrici  devono
          menzionare,  nel  capitolato d'oneri o nel bando di gara, i
          criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione,
          possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.
              3. L'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  richiedere,
          nel  bando  di  gara, che i concorrenti formulino l'offerta
          precisando   modalita'  atte  ad  assicurare,  in  caso  di
          aggiudicazione  in  loro  favore, l'efficace e continuativo
          collegamento  con  la stessa amministrazione aggiudicatrice
          per tutta la durata della prestazione del servizio.
              4. L'affidamento della progettazione non e' compatibile
          con  l'aggiudicazione,  a  favore  dello stesso affidatario
          degli  appalti  pubblici  relativi  ai  lavori e ai servizi
          progettati;  della  suddetta  incompatibilita'  deve essere
          data notizia nel bando di gara.
              5. L'amministrazione   aggiudicatrice  comunica,  entro
          dieci  giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa
          all'aggiudicatario   e   al  concorrente  che  segue  nella
          graduatoria.
              6. I  parametri  di valutazione e di ponderazione degli
          elementi  di  cui al comma 1, lettera b), volti a garantire
          il   corretto  rapporto  prezzo-qualita'  in  relazione  al
          servizio   da   affidare,   sono  stabiliti  dalle  singole
          amministrazioni  aggiudicatrici  in  sede  di  bando  o  di
          lettera d'invito".