Art. 53. (Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116). 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito". 2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, e' abrogato.
Note all'art. 53: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 reca: "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi". - Si riporta il testo dell'art. 23, come modificato dalla presente legge: "Art. 23 (Criteri di aggiudicazione). 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri: a) unicamente al prezzo piu' basso; b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo. 2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza. 3. L'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalita' atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio. 4. L'affidamento della progettazione non e' compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilita' deve essere data notizia nel bando di gara. 5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria. 6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera d'invito".