Art. 56. (Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite). 1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica: a) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-bis) istituti di moneta elettronica"; b) all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la parola: "m)" e' sostituita dalla seguente: "m-bis)"; c) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo le parole: "gli enti creditizi,", sono inserite le seguenti: "gli istituti di moneta elettronica,". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 marzo 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 56: - Per quanto riguarda le direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, vedi le note all'art. 55. - Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, reca: "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. Si riporta il testo dell'art. 13, come modificato dalla presente legge: "Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', le complete generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso: a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali; b) enti creditizi: c) societa' di intermediazione mobiliare; d) societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori; e) agenti di cambio; f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari; g) societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; h) societa' fiduciarie; i) imprese ed enti assicurativi; l) societa' Monte Titoli S.p.a.; m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito; m-bis) istituti di moneta elettronica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni poste in essere si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m-bis) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione. 4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti gia' in essere, il codice fiscale e' acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi e' superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. 5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro. 6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni. 7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni". - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". - Si riporta il testo dell'art. 4, come modificato dalla presente legge. "Art. 4 (Disposizioni applicative). - 1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le societa' fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la societa' Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2. 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria: assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facolta' di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a: a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1 del presente decreto e nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma l, del presente decreto; b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'art. 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilita'; c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicita' dei soggetti di cui ai commi 1 e 2. 4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni". Nota unica relativa agli allegati A e B: La direttiva 98/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 1998, n. L 131. La direttiva 1999/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 aprile 1999, n. L 91. La direttiva 1999/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 giugno 1999, n. L 138. La direttiva 2000/9/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 3 maggio 2000, n. L 106. La direttiva 2000/14/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 3 luglio 2000, n. L 162. La direttiva 2000/20/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 luglio 2000, n. L 163. La direttiva 2000/37/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 2000, n. L 139. La direttiva 2000/38/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 2000, n. L 139. La direttiva 2000/62/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 novembre 2000, n. L 279. La direttiva 2000/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 ottobre 2000, n. L 269. La direttiva 2000/70/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 2000, n. L 313. La direttiva 2001/17/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. L 110. La direttiva 2001/20/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 maggio 2001, n. L 121. La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125. La direttiva 2001/37/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. l8 luglio 2001, n. L 194. La direttiva 2001/40/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 giugno 2001, n. L 149. La direttiva 2001/44/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 giugno 2001, n. L 175. La direttiva 2001/55/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212. La direttiva 2001/64/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 settembre 2001, n. L 234. La direttiva 2001/1978/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 ottobre 2001, n. L 285. La direttiva n. 93/104/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 307. La direttiva n. 94/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 settembre 1994, n. L 254. La direttiva n. 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. La direttiva n. 99/31/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 182. La direttiva 99/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 1999, n. L 201. La direttiva 99/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167. La direttiva 99/64/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 1999, n. L 175. La direttiva 99/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23. La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 maggio 2000, n. L 109. La direttiva 2000/26/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2000, n. L 181. La direttiva 2000/31/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 luglio 2000, n. L 178. La direttiva 2000/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 agosto 2000, n. L 195. La direttiva 2000/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 agosto 2000, n. L 200. La direttiva 2000/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 3 agosto 2000, n. L 197. La direttiva 2000/43/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2000, n. L 180. La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 ottobre 2000, n. L 269. La direttiva 2000/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 dicembre 2000, n. L 332. La direttiva 2000/75/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. La direttiva 2000/77/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 2000, n. L 333. La direttiva 2000/78/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 dicembre 2000, n. L 303. La direttiva 2000/79/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 dicembre 2000, n. L 302. La direttiva 2001/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L 75. La direttiva 2001/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L 75. La direttiva 2001/14/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L 75. La direttiva 2001/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 febbraio 2001, n. L 52. La direttiva 2001/16/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. L 110. La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106. La direttiva 2001/19/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2001, n. L 206. La direttiva 2001/23/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 2001, n. L 82. La direttiva 2001/29/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167. La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197. La direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195. La direttiva 2001/46/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 settembre 2001, n. L 234. La direttiva 2001/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. La direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. La direttiva 2001/84/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 ottobre 2001, n. L 272. La direttiva 2001/1986/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 294.