Art. 56.
    (Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema
    finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
                             illecite).
  1.  Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, entrambe del 18 settembre
2000, in materia di istituti di moneta elettronica:
    a)  all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n.  625,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n.  15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
      "m-bis) istituti di moneta elettronica";
    b)  all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n.  625,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n.  15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio  1991,  n.  197, la parola: "m)" e' sostituita dalla seguente:
"m-bis)";
    c)  all'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n.
197,  dopo  le  parole:  "gli  enti  creditizi,",  sono  inserite  le
seguenti: "gli istituti di moneta elettronica,".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 1 marzo 2002


                               CIAMPI

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                   Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli


 
          Note all'art. 56:
              -   Per  quanto  riguarda  le  direttive  2000/46/CE  e
          2000/28/CE, vedi le note all'art. 55.
              -  Il  decreto-legge  15 dicembre  1979,  n. 625, reca:
          "Misure  urgenti  per  la  tutela dell'ordine democratico e
          della sicurezza pubblica. Si riporta il testo dell'art. 13,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  13.  -  1.  Deve  essere identificato a cura del
          personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la
          propria  personale responsabilita', le complete generalita'
          del  soggetto  per  conto  del  quale  eventualmente esegue
          l'operazione,  chiunque  compie  operazioni  che comportano
          trasmissione  o  movimentazione  di  mezzi  di pagamento di
          qualsiasi  tipo che siano di importo superiore a lire venti
          milioni presso:
                a) uffici   della   pubblica   amministrazione,   ivi
          compresi gli uffici postali;
                b) enti creditizi:
                c) societa' di intermediazione mobiliare;
                d)  societa'  commissionarie ammesse agli antirecinti
          alle grida delle borse valori;
                e) agenti di cambio;
                f)  societa'  autorizzate al collocamento a domicilio
          di valori mobiliari;
                g) societa'   di   gestione   di   fondi   comuni  di
          investimento mobiliare;
                h) societa' fiduciarie;
                i) imprese ed enti assicurativi;
                l) societa' Monte Titoli S.p.a.;
                m)  intermediari  che  hanno per oggetto prevalente o
          che  comunque  svolgono  in via prevalente una o piu' delle
          seguenti  attivita':  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi   forma,   compresa   la  locazione  finanziaria;
          assunzione  di  partecipazioni;  intermediazione  in cambi;
          servizi  di  incasso,  pagamento  e  trasferimento di fondi
          anche mediante emissione e gestione di carte di credito;
                m-bis) istituti di moneta elettronica.
              2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche
          allorquando  per  la natura e le modalita' delle operazioni
          poste  in  essere  si  puo'  ritenere  che  piu' operazioni
          effettuate  in momenti diversi e in un circoscritto periodo
          di  tempo,  ancorche'  singolarmente inferiori al limite di
          importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti
          di un'unica operazione.
              3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di
          cui alle lettere da a) ad m-bis) del comma 1 devono mettere
          a  disposizione  del  personale  incaricato  gli  strumenti
          tecnici  idonei  a conoscere, in tempo reale, le operazioni
          eseguite  dal  cliente  presso  la  stessa sede dell'ente o
          istituto,  nel  corso  della settimana precedente il giorno
          dell'operazione.
              4.  La data e la causale dell'operazione, l'importo dei
          singoli  mezzi  di pagamento, le complete generalita' ed il
          documento  di identificazione di chi effettua l'operazione,
          nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per
          conto  del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono
          essere  facilmente  reperibili  e, comunque, inseriti entro
          trenta  giorni  in  un  unico  archivio  di  pertinenza del
          soggetto  pubblico  o  privato presso il quale l'operazione
          viene  eseguita.  Gli  intermediari  di cui al comma 1 sono
          tenuti  ad  identificare  mediante  un  apposito  codice le
          operazioni  effettuate  per  contanti. Per le imprese e gli
          enti  assicurativi,  il  termine  decorre dal giorno in cui
          hanno  ricevuto  i dati da parte degli agenti e degli altri
          collaboratori  autonomi,  i  quali,  a  loro  volta, devono
          inoltrare  i  dati  stessi entro trenta giorni. A decorrere
          dal  1  gennaio  1992,  i  dati  relativi  alle  operazioni
          effettuate  per  contanti di importo superiore a lire venti
          milioni  sono  integrati  con  il  codice  fiscale,  quando
          attribuibile,  del  soggetto che effettua l'operazione e di
          quello  eventuale  per  conto  del quale l'operazione viene
          eseguita.  Gli  stessi  dati,  compreso  il codice fiscale,
          verranno  acquisiti  a decorrere dal 1 gennaio 1992 in sede
          di  accensione  di  ogni  conto,  deposito o altro rapporto
          continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi
          in   essere   alla   data   predetta,   tali  dati  saranno
          compiutamente  integrati  entro  il  31 dicembre  1992.  Le
          imprese  e  gli  enti  assicurativi  acquisiscono il codice
          fiscale   nei  termini  sopra  indicati;  limitatamente  ai
          rapporti  gia'  in  essere,  il codice fiscale e' acquisito
          soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi e'
          superiore  a  lire  venti  milioni  annui. I dati di cui al
          presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le
          disposizioni vigenti.
              5.  L'archivio  e' formato e gestito a mezzo di sistemi
          informatici  e deve essere aggiornato e ordinato in modo da
          facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del
          tesoro,  da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale, verranno stabilite le modalita'
          di  acquisizione  e  archiviazione  dei  dati,  nonche' gli
          standards  e  le compatibilita' informatiche da rispettare.
          Sino  alla  costituzione  del  suddetto  archivio, che deve
          avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le
          informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito
          registro.
              6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno
          conservati per la durata di dieci anni.
              7.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
          personale  incaricato dell'operazione che contravviene alle
          disposizioni  di  cui  ai commi precedenti e' punito con la
          multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
              8.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato,
          l'esecutore  dell'operazione  che  omette  di  indicare  le
          generalita'  del soggetto per conto del quale eventualmente
          esegue  l'operazione  o  le  indica  false e' punito con la
          reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un
          milione a lire dieci milioni".
              -   Il  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143,  reca:
          "Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
          dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
          l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 4, come modificato
          dalla presente legge.
              "Art.   4   (Disposizioni   applicative).   -   1.  Gli
          intermediari  abilitati, nei limiti delle proprie attivita'
          istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento
          di   cui   all'art.   1  sono  gli  uffici  della  pubblica
          amministrazione,  ivi compresi gli uffici postali, gli enti
          creditizi,  gli istituti di moneta elettronica, le societa'
          di  intermediazione  mobiliare,  le societa' commissionarie
          ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli
          agenti di cambio, le societa' autorizzate al collocamento a
          domicilio  di  valori mobiliari, le societa' di gestione di
          fondi   comuni   di  investimento  mobiliare,  le  societa'
          fiduciarie,  le  imprese  e  gli  enti  assicurativi  e  la
          societa'  Monte  Titoli  S.p.a. di cui alla legge 19 giugno
          1986,  n.  289, nonche' gli altri intermediari abilitati ai
          sensi del comma 2.
              2.  Il  Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
          dell'interno,  di  grazia  e  giustizia,  delle  finanze  e
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentite
          la  Banca  d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa (CONSOB), determina le condizioni in
          presenza   delle   quali  altri  intermediari  possono,  su
          richiesta,  essere  abilitati  dal  Ministro  del tesoro ad
          effettuare  le  operazioni di trasferimento di cui all'art.
          1.  Tali  intermediari  devono  comunque  avere per oggetto
          prevalente  o  svolgere  in via prevalente una o piu' delle
          seguenti  attivita':  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi   forma,   compresa   la  locazione  finanziaria:
          assunzione  di  partecipazioni;  intermediazione  in cambi;
          servizi  di  incasso,  pagamento  e  trasferimento di fondi
          anche mediante emissione e gestione di carte di credito.
              3.  Il  Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
          dell'interno,   di   grazia  e  giustizia,  delle  finanze,
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          commercio  con  l'estero,  ha  facolta'  di  provvedere con
          proprio  decreto,  di  cui  viene  data  comunicazione alle
          competenti commissioni parlamentari, a:
                a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1
          del  presente  decreto  e  nell'art.  13  del decreto-legge
          15 dicembre  1979,  n.  625, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  febbraio  1980,  n.  15,  come  da  ultimo
          sostituito dall'art. 2, comma l, del presente decreto;
                b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli
          di  cui  all'art.  1,  comma  2,  non sia condizionata alla
          clausola di non trasferibilita';
                c) emanare  disposizioni  applicative delle norme del
          presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il
          credito  ed  il  risparmio,  prevedendo  adeguate  forme di
          pubblicita' dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Per  le  materie riguardanti gli uffici postali, le
          disposizioni  di  cui  al  comma 3 sono emanate di concerto
          anche    con    il    Ministro    delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni".
          Nota unica relativa agli allegati A e B:
              La  direttiva  98/24/CE  e'  pubblicata  nella G.U.C.E.
          5 maggio 1998, n. L 131.
              La  direttiva 1999/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
          aprile 1999, n. L 91.
              La  direttiva 1999/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
          giugno 1999, n. L 138.
              La  direttiva  2000/9/CE  e'  pubblicata nella G.U.C.E.
          3 maggio 2000, n. L 106.
              La  direttiva  2000/14/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          3 luglio 2000, n. L 162.
              La  direttiva  2000/20/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          4 luglio 2000, n. L 163.
              La  direttiva  2000/37/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          10 giugno 2000, n. L 139.
              La  direttiva  2000/38/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          10 giugno 2000, n. L 139.
              La  direttiva 2000/62/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
          novembre 2000, n. L 279.
              La  direttiva  2000/65/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          21 ottobre 2000, n. L 269.
              La  direttiva  2000/70/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          13 dicembre 2000, n. L 313.
              La  direttiva  2001/17/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          20 aprile 2001, n. L 110.
              La  direttiva 2001/20/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
          maggio 2001, n. L 121.
              La  direttiva  2001/24/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          5 maggio 2001, n. L 125.
              La  direttiva  2001/37/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          l8 luglio 2001, n. L 194.
              La  direttiva  2001/40/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          2 giugno 2001, n. L 149.
              La  direttiva  2001/44/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 giugno 2001, n. L 175.
              La  direttiva 2001/55/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
          agosto 2001, n. L 212.
              La  direttiva 2001/64/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
          settembre 2001, n. L 234.
              La  direttiva 2001/1978/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          29 ottobre 2001, n. L 285.
              La  direttiva n. 93/104/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          13 dicembre 1993, n. L 307.
              La  direttiva  n. 94/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 settembre 1994, n. L 254.
              La  direttiva  n. 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          10 ottobre 1996, n. L 257.
              La  direttiva  n. 99/31/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          16 luglio 1999, n. L 182.
              La  direttiva  99/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
          luglio 1999, n. L 201.
              La  direttiva  99/63/CE  e'  pubblicata  nella G.U.C.E.
          2 luglio 1999, n. L 167.
              La  direttiva  99/64/CE  e'  pubblicata  nella G.U.C.E.
          10 luglio 1999, n. L 175.
              La  direttiva  99/92/CE  e'  pubblicata  nella G.U.C.E.
          28 gennaio 2000, n. L 23.
              La  direttiva  2000/13/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          6 maggio 2000, n. L 109.
              La direttiva 2000/26/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20
          luglio 2000, n. L 181.
              La  direttiva  2000/31/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          17 luglio 2000, n. L 178.
              La  direttiva 2000/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
          agosto 2000, n. L 195.
              La  direttiva  2000/35/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          8 agosto 2000, n. L 200.
              La  direttiva  2000/36/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          3 agosto 2000, n. L 197.
              La  direttiva  2000/43/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          19 luglio 2000, n. L 180.
              La  direttiva  2000/53/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          21 ottobre 2000, n. L 269.
              La  direttiva  2000/59/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 dicembre 2000, n. L 332.
              La  direttiva  2000/75/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          22 dicembre 2000, n. L 327.
              La  direttiva  2000/77/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          29 dicembre 2000, n. L 333.
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