Art. 7.
(Modifica  all'articolo  8  della  legge  11 ottobre 1986, n. 713, in
                   materia di prodotti cosmetici).
1.  All'articolo  8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  I  composti  odoranti  e  aromatizzanti  e le loro materie prime
devono  essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma".
Gli  ingredienti  in concentrazione inferiore all'1 per cento possono
essere  menzionati  in  ordine  sparso  dopo quelli in concentrazione
superiore all'1 per cento".
 
          Note all'art. 7:
              - La  legge  11  ottobre 1986, n. 713, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1986, n. 253 reca: "Norme per
          l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'  economica
          europea  sulla  produzione  e la vendita dei cosmetici". Si
          riporta  il  testo dell'art. 8, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  8.  -  1.  I  prodotti cosmetici, ivi compresi i
          campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti
          di  vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se
          il  contenitore  a  diretto  contatto  con  il prodotto, di
          seguito   indicato   come   condizionamento   primario,   e
          l'imballaggio   secondario  recano,  oltre  alle  eventuali
          denominazioni  di  fantasia,  le  seguenti  indicazioni  in
          caratteri  indelebili  ed  in  modo  facilmente leggibile e
          visibile:
                a) il  nome o la ragione sociale e la sede legale del
          produttore  o  del responsabile dell'immissione sul mercato
          del  prodotto  cosmetico  stabilito all'interno dell'Unione
          europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purche'
          sia possibile l'identificazione dell'impresa;
                b) il    contenuto    nominale    al    momento   del
          confezionamento,  espresso  in  misure  legali  del sistema
          metrico,  per prodotti aventi peso o volume netto superiore
          o  uguale,  rispettivamente,  a  5  grammi  o 5 millilitri.
          L'indicazione  non e' obbligatoria per i campioni gratuiti,
          per le monodosi, nonche' per gli imballaggi preconfezionati
          solitamente  commercializzati  per  insieme di pezzi, per i
          quali  l'indicazione del peso e del volume non ha rilevanza
          pratica;  in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere
          menzionato  il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa
          essere  agevolmente  determinato  dall'esterno. In aggiunta
          alle  indicazioni  in misure legali del sistema metrico, il
          contenuto  nominale puo' essere espresso anche in unita' di
          misura  diverse,  purche'  con  caratteri di dimensioni non
          superiori a quelle delle misure legali;
                c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico,
          che   corrisponde   a  quella  alla  quale  tale  prodotto,
          opportunamente  conservato,  continua  a  soddisfare la sua
          funzione  iniziale  e  rimane  in particolare conforme alle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'art.  7.  Essa e'
          indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro ...",
          seguita  dalla  data  stessa  o  dall'indicazione del punto
          dell'etichetta  in  cui figura. Se necessario, tale scritta
          e'  completata  dall'indicazione  delle  condizioni  la cui
          osservanza  consente  di  garantire  la durata indicata. La
          data  consta  dell'indicazione,  chiara  e nell'ordine, del
          mese  e  dell'anno.  Per  i  prodotti  cosmetici aventi una
          durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della
          data di durata non e' obbligatoria;
                d) le    precauzioni   particolari   per   l'impiego,
          segnatamente  quelle  indicate nelle colonne degli allegati
          III  e  V  intitolate "Modalita' di impiego e avvertenze da
          indicare   obbligatoriamente   sull'etichetta",   le  quali
          debbono    figurare    sul   condizionamento   primario   e
          sull'imballaggio    secondario    nonche'    le   eventuali
          indicazioni    concernenti   precauzioni   particolari   da
          osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in
          particolare  quelli  destinati  ai parrucchieri. In caso di
          impossibilita'   pratica,  un  foglio  di  istruzioni,  una
          fascetta  o  un  cartellino  allegati devono riportare tali
          indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato
          mediante  un'indicazione  abbreviata  o mediante il simbolo
          raffigurato  nell'allegato  VI,  che  devono  comparire sul
          condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;
                e) il   numero   del  lotto  di  fabbricazione  o  il
          riferimento   che   consenta   la   identificazione   deiia
          fabbricazione;  tuttavia, in caso di impossibilita' pratica
          dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale
          menzione puo' figurare soltanto sull'imballaggio secondario
          di detti prodotti;
                f) il  Paese  d'origine  per i prodotti fabbricati in
          Paesi non membri dell'Unione europea;
                g) la  funzione  del prodotto, salvo se risulta dalla
          presentazione dello stesso;
                h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente
          di  peso  al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene
          preceduto  dal  termine  "ingredienti"  o "ingredients". In
          caso di impossibilita' pratica, queste indicazioni figurano
          su  un  foglio  di  istruzioni  o  su  una  fascetta  o  un
          cartellino  allegati la cui presenza deve essere richiamata
          sull'imballaggio   secondario,   se  presente,  ovvero  sul
          condizionamento    primario    mediante   una   indicazione
          abbreviata  o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato
          VI; tuttavia non sono considerati ingredienti:
                  1)  le  impurezze  contenute  nelle  materie  prime
          utilizzate;
                  2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella
          fabbricazione,  ma che non compaiono nella composizione del
          prodotto finito;
                  3)   le   sostanze   utilizzate   nei  quantitativi
          assolutamente  indispensabili  come solventi o come vettori
          di composti odoranti e aromatizzanti.
              2. I  composti  odoranti  e  aromatizzanti  e  le  loro
          materie   prime   devono  essere  indicati  con  i  termini
          "profumo"   o   "parfum"  e  "aroma".  Gli  ingredienti  in
          concentrazione  inferiore  all'1  per  cento possono essere
          menzionati  in  ordine sparso dopo quelli in concentrazione
          superiore all'1 per cento.
                3.  I  coloranti  possono  essere  indicati in ordine
          sparso  dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero
          Color lndex o alla denominazione di cui all'allegato IV.
              4.  Per  i  prodotti  cosmetici da trucco, ivi compresi
          quelli  per  le unghie e per i capelli, immessi sul mercato
          in   varie  sfumature  di  colore  puo'  essere  menzionato
          l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione
          di  aggiungervi  le  parole  "puo'  contenere" o il simbolo
          "+/-".
              5.  Gli  ingredienti  devono  essere  dichiarati con la
          nomenclatura  comune prevista dall'inventario europeo degli
          ingredienti   cosmetici   di   cui   alla  decisione  della
          Commissione  delle  Comunita'  europee  dell'8 maggio 1996,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 132 del 1 giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se
          gli  ingredienti  non sono compresi in tale inventario, con
          una   delle   altre  denominazioni  previste  dal  predetto
          inventario.
              6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia
          impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere
          d)  ed  h) del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato,
          dette  indicazioni  devono  figurare  su  una fascetta o un
          cartellino fissati al prodotto cosmetico.
              7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno,
          o  a causa delle dimensioni o della forma del prodotto, sia
          impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera
          h)  del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul
          prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette
          indicazioni  devono  figurare  su  un  avviso  collocato in
          prossimita' del contenitore nel quale il prodotto cosmetico
          e' esposto per la vendita.
              8.  Per  i  cosmetici  confezionati  dal  venditore  su
          richiesta  dell'acquirente o preconfezionati in vista della
          loro   vendita   immediata,   sempre   nel  rispetto  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  10,  le diciture di cui ai
          commi   1,   2,  3  e  4  devono  essere  riportate  almeno
          sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.
              9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono
          essere  venduti  unitamente  ad  un  foglio  riportante  le
          indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
              10.  Sul  condizionamento  primario  e sull'imballaggio
          secondario  dei  prodotti  cosmetici e' consentito l'uso di
          espressioni  che  facciano riferimento ad acque minerali, a
          sorgenti  o  fanghi  termali, soltanto se i prodotti stessi
          contengono  sali minerali o fango maturato in acqua termale
          o  fitoestratti  da  vegetazione termale, provenienti dagli
          stabilimenti  termali  di  cui all'articolo 14, lettera a),
          del   regio  decreto  28 settembre  1919,  n.  1924,  o  da
          stabilimenti  termali  esteri riconosciuti dalle competenti
          autorita' nazionali.
              11.   Ai   prodotti   cosmetici  non  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  5  e  7  della legge
          26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.
              12. I prodotti cosmetici non sono altresi' assoggettati
          alle  norme  di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al
          decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52, e relative
          norme   di  attuazione,  concernenti  la.  classificazione,
          l'imballaggio   e  l'etichettatura  delle  sostanze  e  dei
          preparati pericolosi.
              13.  Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) e g)
          del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.
              14.  Le  indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1
          possono   essere   riportate  anche  solo  sull'imballaggio
          secondario del prodotto.
              15.   Chiunque   contravviene   alle  disposizioni  del
          presente  articolo soggiace alla sanzione amministrativa da
          lire cinquecentomila a lire quattromilioni".