Art. 8. (Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente). 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002".
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1999, n. 231 reca "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE". Si riporta il testo dell'art. 18, come modificato dalla presente legge: "Art. 18 (Esaurimento scorte). - 1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto, etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono esser commercializzate fino al 31 marzo 2002" - La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1996, n. L 299.