Art. 8.
(Modifica  all'articolo  18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
  339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).
1.  All'articolo  18  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  Le  acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  risultano  conformi  alle norme igienico-sanitarie
prescritte  dalla  direttiva  96/70/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino
al 31 marzo 2002".
 
          Note all'art. 8:
              -   Il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  339,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1999, n. 231
          reca "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al
          decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le
          acque  minerali  naturali,  in  attuazione  della direttiva
          96/70/CE".   Si   riporta   il  testo  dell'art.  18,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  18  (Esaurimento  scorte).  -  1. I prodotti non
          conformi    alle   disposizioni   del   presente   decreto,
          etichettati  secondo  le  disposizioni vigenti alla data di
          entrata    in   vigore   dello   stesso,   possono   essere
          commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
              1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto risultano conformi alle norme
          igienico-sanitarie  prescritte dalla direttiva 96/70/CE del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 28 ottobre 1996,
          possono esser commercializzate fino al 31 marzo 2002"
              -  La  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
          che  modifica  la  direttiva  80/777/CEE  del  Consiglio in
          materia  di  ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati
          membri  sull'utilizzazione  e  la commercializzazione delle
          acque   minerali  naturali  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.
          23 novembre 1996, n. L 299.