Art. 9. (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali). 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39 reca "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali. - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, come modificato dalla presente legge: "Art. 11 (Etichette). - 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni: a) "acqua minerale naturale integrata, se del caso, con le seguenti menzioni: 1) "totalmente degassata , se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata; 2) "parzialmente degassata , se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata; 3) "rinforzata col gas della sorgente , se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente; 4) "aggiunta di anidride carbonica , se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento; 5) "naturalmente gassata o "effervescente naturale , se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali; b) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa; c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici; d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate; e) il contenuto nominale; f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5; g) il termine minimo di conservazione; h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'art. 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d)".