Art. 7. Ordinamenti didattici 1. Le scuole adottano il regolamento didattico dei corsi di studio in conformita' agli obiettivi formativi qualificanti e alle attivita' formative indispensabili individuate per la classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000. 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le materie indicate nell'articolo 11, comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere i), l) ed m), nonche' lettera e), limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento stesso determina in particolare i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999. 3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del diploma fa parte un esperto designato dal Ministro, con oneri a carico della scuola. 4. Il regolamento e' adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola.
Note all'art. 7: - I commi 3, lettere c) e d) e 7, lettere e), i), l) e m) dell'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recano: "3. Ogni ordinamento didattico determina: a) - b) (omissis); c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, riperendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'art. 10, comma 1, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio". "7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) - d) (omissis); e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica; f) - h) (omissis); i) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita'; l) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte; m) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte". - L'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, reca: "2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza".