Art. 7. 
 
 
                        Ordinamenti didattici 
 
 
  1. Le scuole adottano il regolamento didattico dei corsi di  studio
in conformita' agli obiettivi formativi qualificanti e alle attivita'
formative indispensabili individuate  per  la  classe  delle  "Lauree
universitarie  in  scienze  della  mediazione  linguistica"  di   cui
all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le materie  indicate
nell'articolo 11, comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere i),  l)
ed m), nonche'  lettera  e),  limitatamente  alla  valutazione  della
preparazione iniziale degli  studenti,  del  decreto  ministeriale  3
novembre 1999, n. 509. Il regolamento stesso determina in particolare
i contenuti di cui all'articolo 12, comma  2,  del  predetto  decreto
ministeriale n. 509 del 1999. 
  3. Della Commissione per la prova finale per il  conseguimento  del
diploma fa parte un esperto  designato  dal  Ministro,  con  oneri  a
carico della scuola. 
  4. Il  regolamento  e'  adottato  e  modificato  con  le  procedure
previste nello statuto della scuola. 
 
          Note all'art. 7:
              - I  commi 3, lettere c) e d) e 7, lettere e), i), l) e
          m)  dell'art.  11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
          n. 509, recano:
              "3. Ogni ordinamento didattico determina:
                a) - b) (omissis);
                c) i   crediti   assegnati   a   ciascuna   attivita'
          formativa, riperendoli, per quanto riguarda quelle previste
          nelle  lettere  a),  b), c) dell'art. 10, comma 1, ad uno o
          piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
                d) le  caratteristiche  della  prova  finale  per  il
          conseguimento del titolo di studio".
              "7.  I  regolamenti  didattici  di ateneo, nel rispetto
          degli   statuti,   disciplinano  altresi'  gli  aspetti  di
          organizzazione  dell'attivita' didattica comuni ai corsi di
          studio, con particolare riferimento:
                a) - d) (omissis);
                e) alla valutazione della preparazione iniziale degli
          studenti  che  accedono  ai  corsi  di laurea e ai corsi di
          laurea specialistica;
                f) - h) (omissis);
                i) alle   modalita'   di   individuazione,  per  ogni
          attivita',  della  struttura o della singola persona che ne
          assume la responsabilita';
                l)  alla  valutazione  della qualita' delle attivita'
          svolte;
                m) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle
          decisioni assunte".
              - L'art.   12,   comma   2   del  decreto  ministeriale
          3 novembre 1999, n. 509, reca:
              "2.  Il  regolamento  didattico  di  un corso di studio
          determina in particolare:
                a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei
          settori    scientifico-disciplinari    di   riferimento   e
          dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre
          attivita' formative;
                b)  gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le
          eventuali  propedeuticita'  di  ogni insegnamento e di ogni
          altra attivita' formativa;
                c) i  curricula  offerti agli studenti e le regole di
          presentazione,   ove   necessario,   dei  piani  di  studio
          individuali;
                d) la  tipologia  delle  forme  didattiche,  anche  a
          distanza,  degli esami e delle altre verifiche del profitto
          degli studenti;
                e) le   disposizioni   sugli  eventuali  obblighi  di
          frequenza".