Articolo 10
          (Regime delle deroghe per i piani o i programmi)

   1.  Le  regioni  possono  designare zone o agglomerati nei quali i
valori  limite di biossido di zolfo indicati nell'allegato I, sezione
I,  sono  superati  a causa di livelli di biossido di zolfo nell'aria
ambiente dovuti a fonti naturali di emissione.
   2. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo
8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica
nelle  zone  o  agglomerati  di cui al comma 1 solo nel caso in cui i
valori  limite  di  cui  all'allegato  I, sezione I, siano superati a
causa di emissioni di origine antropica.
 
             Nota all'art. 10:
             - L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
          e' il seguente:
             "Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli
          sono  piu'  alti  dei  valori  limite).  -  1.  Le  regioni
          provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
          all'art.  5,  in  prima  applicazione,  e, successivamente,
          sulla  base  della  valutazione  di  cui  all'art.  6, alla
          definizione  di  una  lista  di  zone  e di agglomerati nei
          quali:
               a) i  livelli  di  uno  o  piu' inquinanti eccedono il
          valore limite aumentato del margine di tolleranza;
               b) i  livelli  di  uno o piu' inquinanti sono compresi
          tra  il  valore  limite  ed  il valore limite aumentato del
          margine di tolleranza.
             2.  Nel  caso che nessun margine di tolleranza sia stato
          fissato  per  uno  specifico  inquinante,  le  zone  e  gli
          agglomerati  nei quali il livello di tale inquinante supera
          il  valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
          di cui al comma 1, lettera a).
             3.  Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
          regioni   adottano   un   piano   o  un  programma  per  il
          raggiungimento  dei valori limite entro i termini stabiliti
          ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, lettera c). Nelle zone e
          negli  agglomerati  in  cui  il  livello di piu' inquinanti
          supera  i  valori limite, le regioni predispongono un piano
          integrato per tutti gli inquinanti in questione.
             4.  I  piani e programmi, devono essere resi disponibili
          al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
          riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
             5.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          unificata,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, sono stabiliti i criteri per
          l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
             6.  Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
          rischia  di essere superiore al valore limite aumentato del
          margine  di  tolleranza  o,  se  del  caso,  alla soglia di
          allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
          origine  da  uno  Stato  dell'Unione  europea, il Ministero
          dell'ambiente,   sentite  le  regioni  e  gli  enti  locali
          interessati,  provvede  alla consultazione con le autorita'
          degli  Stati  dell'Unione  europea  coinvolti allo scopo di
          risolvere la situazione.
             7.  Qualora  le  zone  di cui ai commi 1 e 2 interessino
          piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
          fra  le  regioni  interessate  che  coordinano i rispettivi
          piani.".