Articolo 11 (Informazione al pubblico) 1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente e affinche' tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, le informazioni di cui all'allegato I, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Note all'art. 11: - L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente: "Art. 11 (Informazione al pubblico). - 1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualita' dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonche' degli organismi interessati. 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.". - L'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente: "Art. 10 (Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme). - 1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorita' individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d). Inoltre trasmettono immediatamente a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanita'.".